(CODICE CIVILE-art. 2338)
                             Art. 2338. 
 
                    (Obbligazioni dei promotori). 
 
  I promotori sono solidalmente responsabili verso  i  terzi  per  le
obbligazioni assunte per costituire la societa'. 
 
  La societa' e' tenuta a rilevare  i  promotori  dalle  obbligazioni
assunte e a rimborsare loro  le  spese  sostenute,  sempreche'  siano
state necessarie per la costituzione della  societa'  o  siano  state
approvate dall'assemblea. 
 
  Se  per  qualsiasi  ragione  la  societa'  non  si  costituisce,  i
promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.