Art. 2339. (Responsabilita' dei promotori). I promotori sono solidalmente responsabili verso la societa' e verso i terzi: 1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della societa'; 2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformita' della relazione giurata indicata nell'art. 2343; 3) per la veridicita' delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della societa'. Sono del pari solidalmente responsabili verso la societa' e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.