(CODICE CIVILE-art. 2339)
                             Art. 2339. 
 
                  (Responsabilita' dei promotori). 
 
  I promotori sono solidalmente  responsabili  verso  la  societa'  e
verso i terzi: 
    1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale  e  per  i
versamenti richiesti per la costituzione della societa'; 
    2) per l'esistenza dei  conferimenti  in  natura  in  conformita'
della relazione giurata indicata nell'art. 2343; 
    3) per la  veridicita'  delle  comunicazioni  da  essi  fatte  al
pubblico per la costituzione della societa'. 
 
  Sono del pari solidalmente responsabili verso la societa' e verso i
terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.