(CODICE CIVILE-art. 2340)
                             Art. 2340. 
 
            (Limiti dei benefici riservati ai promotori). 
 
  I   promotori    possono    riservarsi    nell'atto    costitutivo,
indipendentemente dalla loro qualita' di soci, una partecipazione non
superiore complessivamente a un decimo degli utili  netti  risultanti
dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni. 
 
  Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.