Art. 1441 Istituzione 1. Gli atti di coraggio compiuti in attivita' militari non belliche svolte dall'Arma dei carabinieri diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuare le conseguenze, nonche' le imprese e gli studi volti allo sviluppo e al progresso dell'Arma dei carabinieri ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui sono derivati lustro e decoro all'Arma dei carabinieri sono premiati con le seguenti ricompense: a) ricompense al valore: 1) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri; 2) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri; 3) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri; b) ricompense al merito per imprese, studi e azioni caratterizzate da somma perizia: 1) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri; 2) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri; 3) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri. 2. Le medaglie al valore e le croci al merito dell'Arma dei carabinieri possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonche' a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Arma dei carabinieri.