Art. 1441
                             Istituzione

1.  Gli  atti di coraggio compiuti in attivita' militari non belliche
svolte  dall'Arma  dei  carabinieri  diretti  a salvare vite umane, a
impedire sinistri o ad attenuare le conseguenze, nonche' le imprese e
gli   studi   volti  allo  sviluppo  e  al  progresso  dell'Arma  dei
carabinieri ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da
cui  sono  derivati  lustro  e  decoro  all'Arma dei carabinieri sono
premiati con le seguenti ricompense:
a) ricompense al valore:
1) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri;
2) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri;
3) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri;
b) ricompense al merito per imprese, studi e azioni caratterizzate da
somma perizia:
1) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri;
2) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri;
3) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri.
2.  Le  medaglie  al  valore  e  le  croci  al  merito  dell'Arma dei
carabinieri  possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri
nonche'  a  comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a
imprese  particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il
prestigio dell'Arma dei carabinieri.