Art. 375. 
 
  Per l'esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione devono
essere  adottate  misure,  usate  attrezzature   e   disposte   opere
provvisionali, tali  da  consentire  l'effettuazione  dei  lavori  in
condizioni il piu' possibile di sicurezza. 
  I lavori di riparazione e manutenzione  devono  essere  eseguiti  a
macchine e ad impianti fermi. 
  Qualora detti lavori non possano essere eseguiti a  macchine  e  ad
impianti fermi a causa delle esigenze tecniche  delle  lavorazioni  o
sussistano necessita' di esecuzione per evitare pericoli  o  maggiori
danni, devono essere adottate misure e cautele supplementari  atte  a
garantire la incolumita' sia dei lavoratori addettivi che delle altre
persone.