(CODICE CIVILE-art. 2341 bis)
                            Art. 2341-bis 
 
                     (( (Patti parasociali). )) 
 
  ((I  patti,  in  qualunque  forma  stipulati,  che   al   fine   di
stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della societa': 
    a) hanno per  oggetto  l'esercizio  del  diritto  di  voto  nelle
societa' per azioni o nelle societa' che le controllano; 
    b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o  delle
partecipazioni in societa' che le controllano; 
    c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di
un'influenza dominante su tali societa',  non  possono  avere  durata
superiore a cinque anni e si intendono stipulati  per  questa  durata
anche se le parti hanno previsto un termine maggiore;  i  patti  sono
rinnovabili alla scadenza. 
 
  Qualora  il  patto  non  preveda  un  termine  di  durata,  ciascun
contraente ha diritto di recedere con  un  preavviso  di  centottanta
giorni. 
 
  Le disposizioni di  questo  articolo  non  si  applicano  ai  patti
strumentali ad accordi di collaborazione  nella  produzione  o  nello
scambio di beni o servizi e relativi a societa' interamente possedute
dai partecipanti all'accordo.))