Art. 2341-bis
(( (Patti parasociali). ))
((I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di
stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della societa':
a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle
societa' per azioni o nelle societa' che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle
partecipazioni in societa' che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di
un'influenza dominante su tali societa', non possono avere durata
superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata
anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono
rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun
contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta
giorni.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti
strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello
scambio di beni o servizi e relativi a societa' interamente possedute
dai partecipanti all'accordo.))