(CODICE CIVILE-art. 2341 ter)
                            Art. 2341-ter 
 
             (( (Pubblicita' dei patti parasociali). )) 
 
  ((Nelle societa' che fanno  ricorso  al  mercato  del  capitale  di
rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla societa'  e
dichiarati in apertura  di  ogni  assemblea.  La  dichiarazione  deve
essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato  presso
l'ufficio del registro delle imprese. 
 
  In  caso  di  mancanza  della  dichiarazione  prevista  dal   comma
precedente i possessori  delle  azioni  cui  si  riferisce  il  patto
parasociale  non  possono  esercitare  il  diritto  di  voto   e   le
deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono
impugnabili a norma dell'articolo 2377.))