Art. 2341-ter
(( (Pubblicita' dei patti parasociali). ))
((Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla societa' e
dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve
essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso
l'ufficio del registro delle imprese.
In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma
precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto
parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le
deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono
impugnabili a norma dell'articolo 2377.))