Art. 1448 Opposizione 1. E' ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente sezione. 2. L'opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa. 3. L'opposizione e' sottoposta all'esame della rispettiva Commissione consultiva per il suo parere, in base al quale il Ministro della difesa decide in via definitiva.