Art. 1448 
                             Opposizione 
 
1. E' ammessa opposizione  da  parte  degli  interessati  avverso  le
decisioni relative a proposte di ricompense previste  dalla  presente
sezione. 
2. L'opposizione deve essere  presentata  al  Ministro  della  difesa
entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o  della
comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa. 
3. L'opposizione e' sottoposta all'esame della rispettiva Commissione
consultiva per il suo parere, in base  al  quale  il  Ministro  della
difesa decide in via definitiva.