Art. 1449 Concessione alla memoria 1. Le ricompense al valore e al merito di Forza armata possono essere concesse alla memoria di colui che e' rimasto vittima della propria azione generosa o che e' deceduto in conseguenza di essa. 2. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprieta', secondo il seguente ordine di preferenza: a) al coniuge superstite, nei confronti del quale non e' stata pronunciata sentenza di separazione con addebito; b) al primogenito tra i figli e le figlie; c) al piu' anziano tra i genitori; d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle. 3. In mancanza dei predetti congiunti, l'insegna e il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprieta': a) al corpo, comando o ente cui egli apparteneva, se militare dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare; b) al Museo storico dell'Arma dei carabinieri, se militare dell'Arma stessa; c) al comune di nascita, se estraneo alle Forze armate dello Stato.