Art. 1449
                      Concessione alla memoria

1. Le ricompense al valore e al merito di Forza armata possono essere
concesse  alla  memoria di colui che e' rimasto vittima della propria
azione generosa o che e' deceduto in conseguenza di essa.
2.  Nei  predetti  casi,  l'insegna  e il brevetto sono attribuiti in
proprieta', secondo il seguente ordine di preferenza:
a)  al  coniuge  superstite,  nei  confronti  del  quale non e' stata
pronunciata sentenza di separazione con addebito;
b) al primogenito tra i figli e le figlie;
c) al piu' anziano tra i genitori;
d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle.
3.  In  mancanza  dei predetti congiunti, l'insegna e il brevetto del
deceduto sono attribuiti in proprieta':
a)  al  corpo,  comando  o  ente  cui  egli  apparteneva, se militare
dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  o dell'Aeronautica
militare;
b)  al Museo storico dell'Arma dei carabinieri, se militare dell'Arma
stessa;
c) al comune di nascita, se estraneo alle Forze armate dello Stato.