Art. 1451 Impedimenti al conseguimento delle ricompense e perdita delle stesse 1. Non possono conseguire le ricompense di cui alla presente sezione e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione. 2. Coloro che sono incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le ricompense predette ne', avendole conseguite, possono fregiarsene. 3. Le sentenze di condanne che comportino l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno ottenuto le ricompense al valore o al merito di Forza armata, sono inviate in copia dalle cancellerie delle autorita' giudiziarie competenti al Ministero della difesa, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui sono divenute definitive; quest'ultima circostanza deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia.