Art. 1451
Impedimenti al conseguimento delle ricompense e perdita delle stesse

1.  Non possono conseguire le ricompense di cui alla presente sezione
e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che sono incorsi
nell'interdizione  perpetua  dai  pubblici  uffici,  salvo il caso di
riabilitazione.
2.  Coloro che sono incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici
uffici,  non  possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire
le ricompense predette ne', avendole conseguite, possono fregiarsene.
3.  Le  sentenze di condanne che comportino l'interdizione perpetua o
temporanea  dai pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno
ottenuto  le  ricompense  al valore o al merito di Forza armata, sono
inviate  in  copia  dalle  cancellerie  delle  autorita'  giudiziarie
competenti  al  Ministero  della  difesa,  entro il termine di trenta
giorni  dalla  data  in  cui  sono  divenute definitive; quest'ultima
circostanza deve risultare da espressa dichiarazione della competente
cancelleria, apposta sulla detta copia.