Art. 1452 Riacquisto delle ricompense 1. Per il riacquisto delle ricompense al valore e al merito di Forza armata si applicano gli articoli 1430 e 1431, nonche' le disposizioni penali in tema di riabilitazione militare e le norme speciali in materia di riabilitazione dei condannati applicabili alle ipotesi di riacquisto delle ricompense al valor militare.