Art. 1452
                     Riacquisto delle ricompense

1.  Per il riacquisto delle ricompense al valore e al merito di Forza
armata si applicano gli articoli 1430 e 1431, nonche' le disposizioni
penali  in  tema  di  riabilitazione  militare e le norme speciali in
materia  di riabilitazione dei condannati applicabili alle ipotesi di
riacquisto delle ricompense al valor militare.