Art. 376. 
 
  L'accesso per i normali lavori di  manutenzione  e  riparazione  ai
posti elevati di edifici, parti di  impianti,  apparecchi,  macchine,
pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole  mediante  l'impiego
di mezzi appropriati, quali andatoie,  passerelle,  scale,  staffe  o
ramponi montapali o altri idonei dispositivi.