(CODICE CIVILE-art. 2342)
                             Art. 2342. 
 
                           (Conferimenti). 
 
  Se  nell'atto  costitutivo  non  e'  stabilito   diversamente,   il
conferimento deve farsi in danaro. 
 
  Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si  osservano  le
disposizioni degli articoli 2254 e 2255.