(CODICE CIVILE-art. 2343)
                             Art. 2343. 
 
                 (Stima dei conferimenti in natura). 
 
  Chi conferisce beni in natura deve presentare la relazione  giurata
di un esperto designato dal presidente del tribunale,  contenente  la
descrizione  dei  beni  conferiti,  il  valore  a  ciascuno  di  essi
attribuito ed i criteri di valutazione  seguiti.  La  relazione  deve
essere allegata all'atto costitutivo. 
 
  Gli amministratori e i sindaci devono,  nel  termine  di  sei  mesi
dalla  costituzione  della  societa',  controllare   le   valutazioni
contenute  nella  relazione  indicata  nel  comma  precedente  e,  se
sussistono fondati motivi,  devono  procedere  alla  revisione  della
stima. Fino a quando le valutazioni non sono  state  controllate,  le
azioni corrispondenti ai conferimenti in natura sono  inalienabili  e
devono restare depositate presso la societa'. 
 
  Se risulta che il valore dei beni conferiti era inferiore di  oltre
un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la societa'  deve
proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando  le  azioni
che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo' versare  la
differenza in danaro o recedere dalla societa'.