Art. 2343.
(Stima dei conferimenti in natura).
Chi conferisce beni in natura deve presentare la relazione giurata
di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la
descrizione dei beni conferiti, il valore a ciascuno di essi
attribuito ed i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve
essere allegata all'atto costitutivo.
Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi
dalla costituzione della societa', controllare le valutazioni
contenute nella relazione indicata nel comma precedente e, se
sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della
stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le
azioni corrispondenti ai conferimenti in natura sono inalienabili e
devono restare depositate presso la societa'.
Se risulta che il valore dei beni conferiti era inferiore di oltre
un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la societa' deve
proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni
che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo' versare la
differenza in danaro o recedere dalla societa'.