(CODICE CIVILE-art. 2344)
                             Art. 2344. 
 
                  (Mancato pagamento delle quote). 
 
  Se il socio  non  esegue  il  pagamento  delle  quote  dovute,  gli
amministratori, decorsi quindici giorni dalla  pubblicazione  di  una
diffida nella Gazzetta Ufficiale del Regno, possono  far  vendere  le
azioni a suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di  cambio
o di un istituto di credito. 
 
  Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori,
gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio,  trattenendo
le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. 
 
  Le  azioni  non  vendute,  se  non  possono   essere   rimesse   in
circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del
socio moroso, devono essere estinte con la  corrispondente  riduzione
del capitale. 
 
  Il socio in mora nei versamenti non puo' esercitare il  diritto  di
voto.