(CODICE CIVILE-art. 2345)
                             Art. 2345. 
 
                      (Prestazioni accessorie). 
 
  Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo puo' stabilire
l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti
in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalita' e  il
compenso,   e   stabilendo   particolari   sanzioni   per   il   caso
d'inadempimento. Nella  determinazione  del  compenso  devono  essere
osservate le norme corporative applicabili  ai  rapporti  aventi  per
oggetto le stesse prestazioni. 
 
  Le azioni  alle  quali  e'  connesso  l'obbligo  delle  prestazioni
anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili  senza  il
consenso degli amministratori. 
 
  Se non e' diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi
previsti in questo articolo non possono essere  modificati  senza  il
consenso di tutti i soci.