Art. 10.
   1.  Gli  articoli  33-bis  e 33-ter del codice di procedura penale
sono sostituiti dai seguenti:
   "  Art.  33-bis.  -  (Attribuzioni  del  tribunale in composizione
collegiale).  -  1.  Sono  attribuiti  al  tribunale  in composizione
collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:
   a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri
3),  4)  e  5),  sempre  che per essi non sia stabilita la competenza
della corte di assise;
   b)  delitti  previsti  dal  capo  I del titolo II del libro II del
codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo
comma, 332, 334 e 335;
   c)  delitti  previsti  dagli  articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420,
terzo  comma,  429,  secondo  comma,  431,  secondo comma, 432, terzo
comma,  433,  terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma,
numero 2, 513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione
non  inferiore  nel  massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644
del codice penale;
   d)  delitti  previsti  dagli  articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del
codice   civile,   nonche'   dalle   disposizioni  che  ne  estendono
l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
   e)   delitti   previsti   dall'articolo   1136  del  codice  della
navigazione;
   f)   delitti   previsti   dagli   articoli  6  e  11  della  legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
   g)  delitti  previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonche' dalle
disposizioni  che  ne  estendono l'applicazione a soggetti diversi da
quelli in essi indicati;
   h)  delitti  previsti  dall'articolo  1 del decreto legislativo 14
febbraio  1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561,
in materia di associazioni di carattere militare;
   i)  delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa
della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
   l)  delitto, previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978,
n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
   m)  delitto  previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982,
n. 17, in materia di associazioni segrete;
   n)  delitto  previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge
13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
   o)  delitto  previsto  dall'articolo  12  quinquies,  comma 1, del
decreto-legge  8  giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  356,  in materia di trasferimento
fraudolento di valori;
   p)   delitti   previsti   dall'articolo   6,  commi  3  e  4,  del
decreto-legge  26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  25  giugno  1993, n. 205, in materia di discriminazione
razziale, etnica e religiosa;
   q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995,
n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.
   2.   Sono   attribuiti   altresi'  al  tribunale  in  composizione
collegiale,  salva  la  disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i
delitti  puniti  con la pena della reclusione superiore nel massimo a
dieci  anni.  Per  la  determinazione  della  pena  si  osservano  le
disposizioni dell'articolo 4.
   Art.   33-ter.  -  (Attribuzioni  del  tribunale  in  composizione
monocratica)  -  1.  Sono  attribuiti  al  tribunale  in composizione
monocratica  i  delitti  previsti  dall'articolo  73  del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.  309,  sempre  che  non  siano  contestate  le  aggravanti  di cui
all'articolo 80, commi 1, 3 e 4, del medesimo testo unico.
   2.  Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresi', in
tutti   i   casi   non  previsti  dall'articolo  33-bis  o  da  altre
disposizioni di legge".