Art. 14.
Norme in materia di procedure
e speditezza dell'azione amministrativa
1. Al fine di garantire maggiore speditezza all'azione
amministrativa, il consiglio di amministrazione dell'INAIL puo'
adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti
procedurali della disciplina dell'assicurazione conto gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali. Tali delibere sono soggette
all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. La presente disposizione non si applica ai
procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo
unico debbono comunicare all'INAIL. ferme restando le disposizioni di
cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei
lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente
all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In
caso di omessa o errata comunicazione e' applicata una sanzione
amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi
derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico e successive
modificazioni e integrazioni.
Note all'art. 14:
- Per l'art. 12 del testo unico n. 1124/1965 si veda in
nota all'art. 2.
- L'art. 197 del testo unico n. 1224/1965 e' il
seguente:
"Art. 197. - Le somme riscosse per contravvenzioni al
presente titolo ed al titolo secondo sono versate a favore
del fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa
depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 37 del R.D. 31
gennaio 1904, n. 51, ed amministrato dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
Sul fondo di cui al comma precedente, il Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale puo' erogare somme:
a) per contribuire al finanziamento dello speciale
assegno corrisposto ai superstiti dei grandi invalidi del
lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o alla
malattia professionale;
b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il
mantenimento e l'educazione di orfani di infortunati morti
sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortunati;
c) per contribuire allo sviluppo ed al
perfezionamento degli studi delle discipline
infortunistiche e di medicina sociale in genere.
Le somme riscosse per contravvenzioni al titolo secondo
del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, fino alla data di entrata in vigore della presente
legge restano acquisite al fondo speciale infortuni".