Art. 5. 
                             Censimento 
  1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e  gli
enti,  in  particolare  che  svolgono  attivita'   sanitaria   o   di
assistenza, i quali vengano comunque  a  conoscenza  dell'ingresso  o
della presenza sul territorio dello Stato di un  minorenne  straniero
non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al  Comitato,
con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere
corredata  di  tutte  le  informazioni   disponibili   relative,   in
particolare, alle generalita',  alla  nazionalita',  alle  condizioni
fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria
dimora  del  minore,  con  indicazione  delle  misure   eventualmente
adottate per far fronte alle sue esigenze. 
  2. La segnalazione di cui al comma 1 non esime dall'analogo obbligo
nei confronti di altri uffici o enti,  eventualmente  disposto  dalla
legge ad altri fini. Il Comitato e' tuttavia tenuto ad effettuare  la
segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo certo
che essa sia stata gia' effettuata. 
  3. L'identita' del minore e' accertata dalle autorita' di  pubblica
sicurezza,  ove  necessario  attraverso   la   collaborazione   delle
rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore.