Art. 7. 
                         Rimpatrio assistito 
  1. Il rimpatrio deve svolgersi in  condizioni  tali  da  assicurare
costantemente il rispetto  dei  diritti  garantiti  al  minore  dalle
convenzioni  internazionali,  dalla   legge   e   dai   provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria,  e  tali  da  assicurare  il  rispetto  e
l'integrita'  delle  condizioni  psicologiche  del  minore,  fino  al
riaffidamento  alla   famiglia   o   alle   autorita'   responsabili.
Dell'avvenuto riaffidamento e' rilasciata  apposita  attestazione  da
trasmettere al Comitato. 
  2. Salva l'applicazione delle misure previste dall'articolo  6,  il
Comitato dispone il  rimpatrio  assistito  del  minore  presente  non
accompagnato, assicurando che questi sia stato  previamente  sentito,
anche  dagli  enti  interessati  all'accoglienza,  nel  corso   della
procedura. 
  3. Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali
il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni statali  cui  e'
affidato il rimpatrio assistito.