Art. 3.
Scomputo delle eccedenze di versamento e semplificazione degli
adempimenti di alcuni sostituti di imposta
1. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il sostituto di
imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in
misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facolta' di scomputare
l'eccedenza dai versamenti successivi.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La scelta non
risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La parte
dell'eccedenza riportata che non trova capienza nelle ritenute da
versare nel periodo di imposta successivo o che non e' utilizzata in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, costituisce eccedenza per il periodo stesso ed
e' oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso.".
2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 445, e' sostituito dal seguente: "1. I sostituti
di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro
autonomo a non piu' di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto
per un importo complessivo non superiore a due milioni di lire
effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per
ciascun periodo d'imposta entro il termine stabilito per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi.
2. Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche
uno dei limiti indicati al comma 1, il sostituto di imposta e'
tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i
versamenti nei termini previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973.".
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 445/1997,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1 (Scomputo delle eccedenze di versamento del
sostituto di imposta). - 1. Il sostituto di imposta che
abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in
misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facolta' di
scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi.
2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 non venga
operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il
sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare
l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al
periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso
nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
anche ricorrendo alle procedure indicate nel decreto
ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.
3. La scelta non risultante dalla dichiarazione si
intende fatta per il riporto.
4. La parte dell'eccedenza riportata che non trova
capienza nelle ritenute da versare nel periodo di imposta
successivo o che non e' utilizzata in compensazione ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, costituisce eccedenza per il periodo stesso ed e'
oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso.
5. Se l'eccedenza riportata non e' computata in
diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo di
imposta successivo, o se la dichiarazione non e'
presentata, il sostituto di imposta puo' chiederne il
rimborso a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. Sull'eccedenza computata in diminuzione dei
versamenti non competono interessi. Se e' richiesto il
rimborso competono gli interessi di cui all'art. 44 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
con decorrenza dal secondo semestre successivo,
rispettivamente, alla data di presentazione della
dichiarazione del sostituto di imposta o a quella di
presentazione dell'istanza di rimborso prevista dall'art.
38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973".
- Per quanto concerne l'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997,
in materia di compensazioni, v. nelle note all'art. 8.
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973, v. nelle note
all'art. 5.