Art. 3.
Scomputo  delle  eccedenze  di  versamento  e  semplificazione  degli
             adempimenti di alcuni sostituti di imposta
  1.  Nell'articolo  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il  comma  1  e'  sostituito dal seguente: "1. Il sostituto di
imposta  che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in
misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facolta' di scomputare
l'eccedenza dai versamenti successivi.";
    b) il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente: "3. La scelta non
risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.";
    c) il   comma   4  e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  La  parte
dell'eccedenza  riportata  che  non  trova capienza nelle ritenute da
versare  nel periodo di imposta successivo o che non e' utilizzata in
compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, costituisce eccedenza per il periodo stesso ed
e' oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso.".
  2.  L'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 novembre 1997, n. 445, e' sostituito dal seguente: "1. I sostituti
di  imposta  che  nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro
autonomo a non piu' di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto
per  un  importo  complessivo  non  superiore  a  due milioni di lire
effettuano  i  versamenti  delle  ritenute  operate distintamente per
ciascun   periodo   d'imposta  entro  il  termine  stabilito  per  il
versamento a saldo delle imposte sui redditi.
  2.  Qualora  nel  corso del periodo di imposta venga superato anche
uno  dei  limiti  indicati  al  comma  1,  il sostituto di imposta e'
tenuto,  a  partire  dalla  prima  scadenza  utile,  ad  effettuare i
versamenti  nei  termini  previsti  dal  decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973.".
 
          Note all'art. 3:
              - Il  testo  dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 445/1997,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              "Art.  1  (Scomputo  delle  eccedenze di versamento del
          sostituto  di  imposta).  -  1. Il sostituto di imposta che
          abbia  effettuato  un  versamento di ritenute alla fonte in
          misura  superiore rispetto alla somma dovuta ha facolta' di
          scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi.
              2. Qualora  lo  scomputo  di  cui  al comma 1 non venga
          operato  nel  corso  dello  stesso  periodo  di imposta, il
          sostituto   ha   diritto,   a   sua  scelta,  di  computare
          l'eccedenza  in  diminuzione  dai  versamenti  relativi  al
          periodo  di  imposta  successivo o di chiederne il rimborso
          nella  dichiarazione  prevista  dall'art. 7 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          anche   ricorrendo  alle  procedure  indicate  nel  decreto
          ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.
              3.  La  scelta  non  risultante  dalla dichiarazione si
          intende fatta per il riporto.
              4.  La  parte  dell'eccedenza  riportata  che non trova
          capienza  nelle  ritenute da versare nel periodo di imposta
          successivo  o  che  non  e'  utilizzata in compensazione ai
          sensi  dell'art.  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
          n.  241,  costituisce eccedenza per il periodo stesso ed e'
          oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso.
              5.   Se  l'eccedenza  riportata  non  e'  computata  in
          diminuzione  nella  dichiarazione  relativa  al  periodo di
          imposta   successivo,   o   se   la  dichiarazione  non  e'
          presentata,  il  sostituto  di  imposta  puo'  chiederne il
          rimborso  a  norma  dell'art. 38 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
              6.   Sull'eccedenza   computata   in   diminuzione  dei
          versamenti  non  competono  interessi.  Se  e' richiesto il
          rimborso  competono  gli  interessi  di cui all'art. 44 del
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602 del 1973,
          con    decorrenza    dal   secondo   semestre   successivo,
          rispettivamente,   alla   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  del  sostituto  di  imposta  o  a  quella di
          presentazione  dell'istanza  di rimborso prevista dall'art.
          38  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
          1973".
              - Per quanto concerne l'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997,
          in materia di compensazioni, v. nelle note all'art. 8.
              - Per  il  titolo del D.P.R. n. 602/1973, v. nelle note
          all'art. 5.