Art. 10. 
Trattamento tributario delle prestazioni  pensionistiche  erogate  ai
        sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) nell'articolo 16, comma 1, e' inserita la seguente lettera: 
    "a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera  h-bis)
del comma 1 dell'articolo 47, erogate in forma di capitale, anche  in
caso di riscatto di cui all'articolo 10,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni;"; 
    b) dopo l'articolo 17, e' inserito il seguente: 
  "Art. 17-bis. - 1. Le prestazioni di cui alla  lettera  a-bis)  del
comma  1  dell'articolo  16  sono  soggette   ad   imposta   mediante
l'applicazione dell'aliquota determinata con i  criteri  previsti  al
comma 1 dell'articolo 17, assumendo il numero degli anni  e  frazione
di anno di  effettiva  contribuzione  e  l'importo  imponibile  della
prestazione maturata, al netto delle quote del  trattamento  di  fine
rapporto e dei redditi  gia'  assoggettati  ad  imposta.  Gli  uffici
finanziari provvedono a riliquidare l'imposta  in  base  all'aliquota
media di tassazione dei cinque anni precedenti a  quello  in  cui  e'
maturato il diritto alla percezione.  Si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 17, comma 1-bis. 
  2. Se la prestazione e'  non  superiore  a  un  terzo  dell'importo
complessivamente maturato  alla  data  di  accesso  alla  prestazione
stessa, l'imposta si applica sull'importo al netto dei  redditi  gia'
assoggettati ad imposta. Tale disposizione si  applica  altresi'  nei
casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter e 3-quater,  del  decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e comunque quando l'importo annuo
della prestazione  pensionistica  spettante  in  forma  periodica  e'
inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  3. Salvo conguaglio all'atto della  liquidazione  definitiva  della
prestazione,  le  prestazioni  pensionistiche  erogate  in  caso   di
riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono
soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi del comma  1,
primo periodo, per il loro intero importo"; 
    c) nell'articolo 41, comma  1,  dopo  la  lettera  g-quater),  e'
inserita la seguente "g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti
delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma
1, dell'articolo 47  erogate  in  forma  periodica  e  delle  rendite
vitalizie aventi funzione previdenziale;"; 
    d)  nell'articolo  42,  dopo  il  comma  4-bis,  e'  inserito  il
seguente: "4-ter. I proventi di cui  alla  lettera  g-quinquies)  del
comma 1, dell'articolo 41, sono costituiti  dai  rendimenti  maturati
nel periodo d'imposta riferibili al valore attuale delle  prestazioni
pensionistiche di cui  all'articolo  47,  comma  1,  lettera  h-bis),
erogate nel corso del  medesimo  periodo,  nonche',  per  le  rendite
vitalizie aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati  nel
periodo d'imposta riferibili al valore attuale delle rendite  erogate
o in via di costituzione al termine di ciascun periodo d'imposta."; 
    e) nell'articolo 47, comma 1,  la  lettera  h-bis  e'  sostituita
dalla seguente: 
    "h-bis)  le  prestazioni  pensionistiche  di   cui   al   decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;"; 
    f) nell'articolo 48-bis, comma 1, la  lettera  d)  e'  sostituita
dalle seguenti: "d) per le prestazioni  pensionistiche  di  cui  alla
lettera h-bis) del  comma  1,  dell'articolo  47,  erogate  in  forma
periodica non si applicano le disposizioni  del  richiamato  articolo
48. Le stesse si assumono al  netto  della  parte  corrispondente  ai
redditi gia' assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla  lettera
g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, se determinabili; 
    d-bis) per le prestazioni  pensionistiche  di  cui  alla  lettera
h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate  in  forma  capitale  a
seguito  di   riscatto   della   posizione   individuale   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  21
aprile 1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del  richiamato
articolo  48.  Le  stesse  assumono  al  netto   dei   redditi   gia'
assoggettati ad imposta, se determinabili;". 
  2. Nell'articolo 23, secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la  lettera  d),  e'
inserita la seguente: 
  "d-bis)  sulla  parte   imponibile   delle   prestazioni   di   cui
all'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con
i criteri di cui all'articolo 17-bis, comma 1, primo  periodo,  dello
stesso testo unico;". 
  3. Per l'adempimento degli  obblighi  derivanti  dai  contratti  di
assicurazione di cui all'articolo 9-ter del  decreto  legislativo  21
aprile 1993,  n.  124,  le  imprese  di  assicurazione  operanti  nel
territorio dello Stato  in  regime  di  liberta'  di  prestazione  di
servizi devono  nominare  un  rappresentante  fiscale  residente  nel
territorio dello Stato, il quale risponde in solido con l'impresa. Il
rappresentante fiscale  comunica  all'amministrazione  finanziaria  i
dati relativi ai soggetti che stipulano  i  predetti  contratti.  Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite  le  modalita'  per
l'assolvimento dei predetti obblighi. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicata in G.U. 18/05/2000,  n.  114
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124,  e'
          gia' citato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 16, 41,  42  e  47
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, sopra' citato, cosi' come da ultimo modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 16  (Tassazione  separata).  -  1.  L'imposta  si
          applica separatamente sui seguenti redditi: a)  trattamento
          di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice  civile  e
          indennita' equipollenti, comunque  denominate,  commisurate
          alla durata dei rapporti  di  lavoro  dipendente,  compresi
          quelli contemplati alle lettere a), d) e  g)  del  comma  1
          dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122  del
          codice civile; altre indennita' e somme percepite una volta
          tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti,
          comprese l'indennita' di  preavviso,  le  somme  risultanti
          dalla capitalizzazione di pensioni e  quelle  attribuite  a
          fronte dell'obbligo di non concorrenza ai  sensi  dell'art.
          2125 del codice civile nonche' le somme e i valori comunque
          percepiti, al netto delle spese legali sostenu'te, anche se
          a  titolo  risarcitorio  o  nel   contesto   di   procedure
          esecutive,  a  seguito  di   provvedimenti   dell'autorita'
          giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione  del
          rapporto di lavoro; 
                a-bis) le  prestazioni  pensionistiche  di  cui  alla
          lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47, erogate  in  forma
          di capitale, anche in caso di riscatto di cui all'art.  10,
          comma 1-bis, del decreto legislativo  21  aprile  1993,  n.
          124, e a titolo di anticipazioni; 
                b) emolumenti arretrati  per  prestazioni  di  lavoro
          dipendente riferibili ad  anni  precedenti,  percepiti  per
          effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
          atti amministrativi sopravvenuti  o  per  altre  cause  non
          dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i  compensi
          e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2
          dell'art. 46; c) indennita' percepite per la cessazione dei
          rapporti di collaborazione coordinata  e  continuativa,  di
          cui al comma 2 dell'art. 49, se il  diritto  all'indennita'
          risulta da atto di  data  certa  anteriore  all'inizio  del
          rapporto nonche',  in  ogni  caso,  le  somme  e  i  valori
          comunque percepiti, al netto delle spese legali  sostenute,
          anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di  procedure
          esecutive,  a  seguito  di   provvedimenti   dell'autorita'
          giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione  dei
          rapporti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa;
          c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'art.  7,  comma
          5, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e  trattamento  di
          integrazione  salariale   di   cui   all'art.   1-bis   del
          decreto-legge 10  giugno  1994,  n.  357,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   1994,   n.   489,
          corrisposti   anticipatamente;   d)   indennita'   per   la
          cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche; e)
          indennita'  percepite  per  la   cessazione   da   funzioni
          notarili;   f)    indennita'    percepite    da    sportivi
          professionisti al termine dell'attivita' sportiva ai  sensi
          del settimo comma dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 
          91, se non  rientranti  tra  le  indennita'  indicate  alla
          lettera  a);  g)  plusvalenze,  compreso   il   valore   di
          avviamento, realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso
          di aziende possedute da  piu'  di  cinque  anni  e  redditi
          conseguiti   in   dipendenza   di    liquidazione,    anche
          concorsuale, di imprese commerciali esercitate da  piu'  di
          cinque anni; g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b), del
          comma 1 dell'art. 81, realizzate a seguito  di  cessioni  a
          titolo oneroso di  terreni  suscettibili  di  utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento  della  cessione;   h)   indennita'   per   perdita
          dell'avviamento  spettanti  al  conduttore   in   caso   di
          cessazione della locazione di immobili  urbani  adibiti  ad
          usi  diversi  da  quello  di  abitazione  e  indennita'  di
          avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
          i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche  in
          forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita  di
          redditi relativi a piu' anni;  l)  redditi  compresi  nelle
          somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai
          soci delle  societa'  indicate  nell'art.  5  nei  casi  di
          recesso, esclusione e riduzione del capitale o  agli  eredi
          in caso di morte del socio, e redditi imputati ai  soci  in
          dipendenza  di  liquidazione,  anche   concorsuale,   delle
          societa' stesse, se il periodo di tempo intercorso  tra  la
          costituzione della societa' e la comunicazione del  recesso
          o  dell'esclusione,  la  deliberazione  di  riduzione   del
          capitale, la morte del socio o l'inizio della  liquidazione
          e' superiore a cinque anni; m) redditi compresi nelle somme
          attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai  soci
          di societa' soggette all'imposta sul reddito delle  persone
          giuridiche nei casi di recesso, riduzione  del  capitale  e
          liquidazione, anche concorsuale, se  il  periodo  di  tempo
          intercorso  tra  la   costituzione   della   societa',   la
          comunicazione del recesso, la  deliberazione  di  riduzione
          del capitale o l'inizio della liquidazione e'  superiore  a
          cinque anni; n) redditi compresi nelle somme o  nel  valore
          normale dei beni attribuiti alla scadenza dei  contratti  e
          dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma  1
          dell'art. 41, quando non  sono  soggetti  a  ritenuta  alla
          fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,  se  il
          periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
          cinque anni; n-bis) somme conseguite a titolo  di  rimborso
          di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per
          i quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta
          precedenti. La presente disposizione non  si  applica  alle
          spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma  1,  lettera
          c), quinto e sesto periodo. 
              2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma
          1 sono esclusi dalla tassazione separata se  conseguiti  da
          societa' in nome collettivo o in accomandita  semplice;  se
          conseguiti da persone  fisiche  nell'esercizio  di  imprese
          commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne
          sia  fatta  richiesta  nella  dichiarazione   dei   redditi
          relativa  al  periodo  di  imposta   al   quale   sarebbero
          imputabili come componenti del reddito di impresa. 3. Per i
          redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e  per
          quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non  conseguiti
          nell'esercizio di imprese commerciali  il  contribuente  ha
          facolta'  di  non  avvalersi  della   tassazione   separata
          facendolo constare espressamente  nella  dichiarazione  dei
          redditi relativa al periodo di imposta in cui e' avvenuta o
          ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati  alle
          lettere a),  b),  c)  e  c-bis)  del  comma  1  gli  uffici
          provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori  imposte  dovute
          con le modalita' stabilite negli articoli 17  e  18  ovvero
          facendo concorrere i redditi  stessi  alla  formazione  del
          reddito complessivo dell'anno in  cui  sono  percepiti,  se
          cio' risulta piu' favorevole per il contribuente". "Art. 41
          (Redditi di capitale). - 1. Sono redditi di capitale: 
                a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
          depositi e conti correnti; b) gli  interessi  e  gli  altri
          proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli  altri
          titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonche'  dei
          certificati  di  massa;  c)  le  rendite  perpetue   e   le
          prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869
          del  codice  civile;  d)  i  compensi  per  prestazioni  di
          fideiussione o di altra garanzia; e)  gli  utili  derivanti
          dalla  partecipazione  in   societa'   ed   enti   soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo  il
          disposto della lettera d) del comma 2 dell'art. 49; f)  gli
          utili derivanti da associazioni  in  partecipazione  e  dai
          contratti indicati  nel  primo  comma  dell'art.  2554  del
          codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma
          2 dell'art. 49; g) i  proventi  derivanti  dalla  gestione,
          nell'interesse collettivo di  pluralita'  di  soggetti,  di
          masse patrimoniali costituite con somme di  denaro  e  beni
          affidati da terzi o provenienti dai relativi  investimenti;
          g-bis) i proventi derivanti  da  riporti  e  pronti  contro
          termine su titoli e valute; g-ter) i proventi derivanti dal
          mutuo di titoli garantito; g-quarter)  i  redditi  compresi
          nei capitali corrisposti  in  dipendenza  di  contratti  di
          assicurazione   sulla   vita   e    di    capitalizzazione;
          g-quinquies)  i  redditi  derivanti  dai  rendimenti  delle
          prestazioni pensionistiche di cui alla  lettera  h-bis  del
          comma 1 dell'art. 47, erogate in forma  periodica  e  delle
          rendite vitalizie aventi  funzione  previdenziale;  h)  gli
          interessi e gli altri proventi derivanti da altri  rapporti
          aventi  per  oggetto  l'impiego  del  capitale,  esclusi  i
          rapporti   attraverso   cui   possono   essere   realizzati
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto. 
              2. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale
          di enti, diversi dalle societa', soggetti  all'imposta  sul
          reddito delle persone giuridiche; si considerano similari 
          alle obbligazioni: a) (soppressa); 
                b) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la
          vendita  a  rate  di  autoveicoli,  autorizzate  ai   sensi
          dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,
          convertito dalla legge 19  febbraio  1928,  n.  510;  c)  i
          titoli   di    massa    che    contengono    l'obbligazione
          incondizionata  di  pagare  alla  scadenza  una  somma  non
          inferiore a  quella  in  essi  indicata,  con  o  senza  la
          corresponsione   di   proventi   periodici,   e   che   non
          attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
          diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente  o
          dell'affare in relazione al quale siano stati  emessi,  ne'
          di   controllo   sulla   gestione   stessa".    "Art.    42
          (Determinazione del reddito di capitale). - 1.  Il  reddito
          di capitale e' costituito dall'ammontare  degli  interessi,
          utili o altri proventi percepiti nel  periodo  di  imposta,
          senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a),
          b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 e' compresa  anche  la
          differenza tra la somma percepita o il valore  normale  dei
          beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione  o  la
          somma impiegata, apportata o affidata in  gestione,  ovvero
          il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati
          in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma  1
          dell'art. 41 sono determinati valutando le somme impiegate,
          apportate o affidate in gestione nonche' le somme percepite
          o il valore normale  dei  beni  ricevuti,  rispettivamente,
          secondo il cambio del giorno in cui le  somme  o  i  valori
          sono impiegati o incassati. Qualora la  differenza  tra  la
          somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla
          scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o  certificati
          indicati nella lettera b) del  comma  1  dell'art.  41  sia
          determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi  o
          di parametri non ancora certi o determinati  alla  data  di
          emissione dei titoli  o  certificati,  la  parte  di  detto
          importo, proporzionalmente riferibile al periodo  di  tempo
          intercorrente fra la data di  emissione  e  quella  in  cui
          l'evento od il parametro assumono rilevanza ai  fini  della
          determinazione della differenza, si  considera  interamente
          maturata in capo  al  possessore  a  tale  ultima  data.  I
          proventi di cui alla lettera g-bis) del comma  1  dell'art.
          41  sono  costituiti  dalla  differenza  positiva   tra   i
          corrispettivi globali di trasferimento dei titoli  e  delle
          valute. Da tale differenza si scomputano  gli  interessi  e
          gli altri  proventi  dei  titoli,  non  rappresentativi  di
          partecipazioni,  maturati  nel  periodo   di   durata   del
          rapporto, con esclusione dei redditi esenti  dalle  imposte
          sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine  espressi
          in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il
          cambio del giorno in  cui  sono  pagati  o  incassati.  Nei
          proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre  al
          compenso  per  il  mutuo,  anche  il   controvalore   degli
          interessi  e  degli  altri   proventi   dei   titoli,   non
          rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo  di
          durata del rapporto. 2. Per i capitali  dati  a  mutuo  gli
          interessi, salvo prova contraria,  si  presumono  percepiti
          alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto.  Se  le
          scadenze non sono stabilite per iscritto gli  interessi  si
          presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo  di
          imposta. Se la misura non e' determinata per  iscritto  gli
          interessi si computano al saggio legale. 3. Per i contratti
          di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate  in
          conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi
          compensati a norma di legge o di contratto. 4.  I  capitali
          corrisposti in dipendenza  di  contratti  di  assicurazione
          sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito  per
          la parte corrispondente  alla  differenza  tra  l'ammontare
          percepito e quello dei premi  pagati.  Tale  differenza  si
          assume applicando al suo importo gli elementi di  rettifica
          finalizzati a rendere la tassazione  equivalente  a  quella
          che sarebbe derivata  se  tale  reddito  avesse  subito  la
          tassazione per maturazione,  calcolati  tenendo  conto  del
          tempo intercorso, delle eventuali variazioni  dell'aliquota
          dell'imposta sostitutiva, nonche' della data  di  pagamento
          della stessa.  Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze,
          sentito un apposito  organo  tecnico,  sono  stabiliti  gli
          elementi di rettifica.  La  predetta  disposizione  non  si
          applica in ogni caso alle prestazioni erogate in  forma  di
          capitale ai sensi del decreto legislativo 21  aprile  1993,
          n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.  4-bis.
          Le somme od il valore normale dei beni  distribuiti,  anche
          in sede di riscatto  o  di  liquidazione,  dagli  organismi
          d'investimento collettivo mobiliari, nonche' le somme od il
          valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle
          partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi
          per un importo corrispondente alla differenza positiva  tra
          l'incremento di valore delle azioni o quote  rilevato  alla
          data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione
          e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla
          data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di  valore
          delle azioni o  quote  e'  rilevato  dall'ultimo  prospetto
          predisposto dalla societa' di gestione. 4-ter.  I  proventi
          di cui alla lettera g-quinquies, del comma 1  dell'art.  41
          sono  costituiti  dai  rendimenti  maturati   nel   periodo
          d'imposta riferibili al valore  attuale  delle  prestazioni
          pensionistiche di cui all'art. 47, comma 1, lettera  h-bis,
          erogate nel corso del medesimo  periodo,  nonche',  per  le
          rendite  vitalizie  aventi  funzione   previdenziale,   dai
          rendimenti maturati nel  periodo  d'imposta  riferibili  al
          valore  attuale  delle  rendite  erogate  o   in   via   di
          costituzione al termine di ciascun periodo d'imposta". 
              "Art.  47  (Redditi  assimilati  a  quelli  di   lavoro
          dipendente).  1.  Sono  assimilati  a  quelli   di   lavoro
          dipendente): 
                a) i compensi percepiti, entro i  limiti  dei  salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di  servizi,  delle  cooperative  agricole   e   di   prima
          trasformazione dei prodotti agricoli  e  delle  cooperative
          della piccola pesca; 
                b) le indennita' e i compensi percepiti a  carico  di
          terzi dai prestatori di  lavoro  dipendente  per  incarichi
          svolti in relazione  a  tale  qualita',  ad  esclusione  di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati al datore di lavoro e di  quelli  che  per  legge
          devono essere riversati allo Stato; c) le somme da chiunque
          corrisposte a titolo di  borsa  di  studio  o  di  assegno,
          premio o sussidio per fini di  studio  o  di  addestramento
          professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti
          di lavoro dipendente nei confronti del  soggetto  erogante;
          d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24,
          33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio  1985,  n.  222,
          nonche' le congrue  e  i  supplementi  di  congrua  di  cui
          all'art. 33, primo comma, della legge 26  luglio  1974,  n.
          343; e) i compensi  per  l'attivita'  libero  professionale
          intramuraria  del   personale   dipendente   del   servizio
          sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art.
          1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662;  f)  le
          indennita', i gettoni di  presenza  e  gli  altri  compensi
          corrisposti dallo Stato, dalle regioni,  dalle  province  e
          dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' i
          compensi   corrisposti   ai   membri   delle    commissioni
          tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale
          di sorveglianza, ad esclusione  di  quelli  che  per  legge
          debbono essere riversati allo Stato; g)  le  indennita'  di
          cui all'art. 1 della legge 31  ottobre  1965,  n.  1261,  e
          all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, percepite dai membri
          del Parlamento nazionale e  del  Parlamento  europeo  e  le
          indennita', comunque denominate, percepite per  le  cariche
          elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114  e  135
          della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985,  n.  816,
          nonche'  i  conseguenti  assegni  vitalizi   percepiti   in
          dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive
          e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;  h)
          le rendite vitalizie e  le  rendite  a  tempo  determinato,
          costituite a  titolo  oneroso,  diverse  da  quelle  aventi
          funzione  previdenziale.   Le   rendite   aventi   funzione
          previdenziale  sono  quelle  derivanti  da   contratti   di
          assicurazione sulla vita stipulati con imprese  autorizzate
          dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private
          (ISVAP) ad operare  nel  territorio  dello  Stato  o  quivi
          operanti in regime di  stabilimento  o  di  prestazioni  di
          servizi, che  non  consentano  il  riscatto  della  rendita
          successivamente  all'inizio  dell'erogazione;   h-bis)   le
          prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21
          aprile 1993, n. 124, comunque erogate; i) gli altri assegni
          periodici, comunque denominati,  alla  cui  produzione  non
          concorrono attualmente ne' capitale  ne'  lavoro,  compresi
          quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1  dell'art.
          10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla
          lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  41;  l)  i  compensi
          percepiti dai  soggetti  impegnati  in  lavori  socialmente
          utili in conformita' a specifiche  disposizioni  normative.
          2. I redditi di cui alla  lettera  a),  del  comma  1  sono
          assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
          la cooperativa sia  iscritta  nel  registro  prefettizio  o
          nello schedario generale della cooperazione,  che  nel  suo
          statuto siano inderogabilmente indicati i  princi'pi  della
          mutualita' stabiliti dalla legge e che tali princi'pi siano
          effettivamente osservati. 
              3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
          i)  del  comma  1  l'assimilazione  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente non comporta le  detrazioni  previste  dall'art.
          13". - Per il testo dell'art. 48-bis del  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopra
          citato, cosi' come  modificato  dal  presente  decreto,  si
          rinvia  alle  note  all'art.  1.  -  Si  riporta  il  testo
          dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, gia' citato nelle note all'art.  5,
          cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto: "Art.
          23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente).  -  1.  Gli
          enti e le societa' indicati  nell'art.  87,  comma  1,  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
          predetto testo unico e le persone  fisiche  che  esercitano
          imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
          unico,  o  imprese  agricole,  le   persone   fisiche   che
          esercitano arti e professioni, nonche' il condominio  quale
          sostituto di imposta, i quali corrispondono somme e  valori
          di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
          all'atto del pagamento una ritenuta  a  titolo  di  acconto
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  dovuta  dai
          percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel  caso  in  cui  la
          ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
          in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti  in  denaro,
          il sostituito e' tenuto a versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta. 2. La ritenuta
          da operare e' determinata: a) sulla parte imponibile  delle
          somme e dei valori di cui all'art. 48 del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  esclusi  quelli
          indicati alle successive lettere b) e  c),  corrisposti  in
          ciascun periodo di paga, con le aliquote  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo  di
          paga  i  corrispondenti  scaglioni  annui  di  reddito   ed
          effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e  13,
          del citato testo unico, rapportate al  periodo  stesso.  Le
          detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del  citato  testo
          unico sono effettuate se il percipiente dichiara di  avervi
          diritto, indica le condizioni di spettanza e si  impegna  a
          comunicare  tempestivamente  le  eventuali  variazioni.  La
          dichiarazione ha effetto anche per  i  periodi  di  imposta
          successivi; b) sulle mensilita' aggiuntive e  sui  compensi
          della stessa  natura,  con  le  aliquote  dell'imposta  sul
          reddito delle  persone  fisiche,  ragguagliando  a  mese  i
          corrispondenti  scaglioni  annui  di  reddito;   c)   sugli
          emolumenti arretrati relativi ad  anni  precedenti  di  cui
          all'art. 16, comma 1, lettera b), del citato  testo  unico,
          con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico,
          intendendo  per  reddito  complessivo   netto   l'ammontare
          globale dei redditi di lavoro  dipendente  corrisposti  dal
          sostituto al sostituito nel biennio  precedente;  d)  sulla
          parte imponibile del trattamento di fine rapporto  e  delle
          indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di
          cui all'art. 16, comma 1,  lettera  a),  del  citato  testo
          unico con i criteri di cui all'art. 17,  comma  1,  secondo
          periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello  stesso  testo
          unico; d-bis) sulla parte imponibile delle  prestazioni  di
          cui all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato  testo
          unico, con i criteri di cui all'art. 17-bis, comma 1, primo
          periodo, dello stesso testo unico; 
                e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
          cui all'art. 48,  del  citato  testo  unico,  non  compresi
          nell'art. 16, comma  1,  lettera  a),  dello  stesso  testo
          unico, corrisposti agli eredi  del  lavoratore  dipendente,
          con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 
          3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro
              il 28 febbraio  dell'anno  successivo  e,  in  caso  di
              cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  alla  data   di
              cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle
              somme e i valori di cui alle lettere a) e b), del comma
              2, nonche' sui compensi e le indennita' di cui all'art.
              47, comma 1, lettera b), del testo unico delle  imposte
              sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
              Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  comunicati  al
              sostituto entro il 12 gennaio dell'anno  successivo,  e
              l'imposta  dovuta  sull'ammontare   complessivo   degli
              emolumenti stessi, tenendo conto  delle  detrazioni  di
              cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico, e di
              quelle eventualmente spettanti a norma dell'art. 13-bis
              dello stesso testo unico per oneri a fronte  dei  quali
              il datore di lavoro ha effettuato trattenute,  nonche',
              limitatamente agli oneri di cui alle lettere  c)  e  f)
              dello stesso articolo, per erogazioni in conformita'  a
              contratti  collettivi  o  ad  accordi   e   regolamenti
              aziendali. In caso di incapienza delle  retribuzioni  a
              subire il prelievo delle  imposte  dovute  in  sede  di
              conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio  dell'anno
              successivo, il sostituito puo' dichiarare per  iscritto
              al   sostituto   di    volergli    versare    l'importo
              corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero,  di
              autorizzarlo   a   effettuare   il    prelievo    sulle
              retribuzioni dei periodi di paga successivi al  secondo
              dello stesso periodo di imposta. Sugli importi  di  cui
              e' differito il pagamento  si  applica  l'interesse  in
              ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto
              e versato nei termini e con le modalita'  previste  per
              le somme cui si riferisce. L'importo che al termine dei
              periodo  d'imposta  non   e'   stato   trattenuto   per
              cessazione del rapporto  di  lavoro  o  per  incapienza
              delle    retribuzioni    deve     essere     comunicato
              all'interessato che deve provvedere al versamento entro
              il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla  formazione
              del reddito di lavoro  dipendente  concorrono  somme  o
              valori prodotti all'estero  le  imposte  ivi  pagate  a
              titolo definitivo sono ammesse  in  detrazione  fino  a
              concorrenza dell'imposta relativa ai  predetti  redditi
              prodotti  all'estero.  La  disposizione   del   periodo
              precedente si applica  anche  nell'ipotesi  in  cui  le
              somme o i valori prodotti all'stero abbiano concorso  a
              formare il reddito  di  lavoro  dipendente  in  periodi
              d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in
              piu'   Stati   esteri   la   detrazione   si    applica
              separatamente  per  ciascuno  Stato.  4.  Ai  fini  del
              compimento delle operazioni di conguaglio di fine  anno
              il sostituito puo'  chiedere  al  sostituto  di  tenere
              conto  anche  dei  redditi  di  lavoro  dipendente,   o
              assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel
              corso di precedenti rapporti intrattenuti. A  tal  fine
              il sostituito deve consegnare al  sostituto  d'imposta,
              entro il 12 del mese di gennaio del  periodo  d'imposta
              successivo a quello in cui  sono  stati  percepiti,  la
              certificazione unica concernente i  redditi  di  lavoro
              dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
              erogati da altri soggetti, compresi quelli  erogati  da
              soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute.  Alla
              consegna  della  suddetta   certificazione   unica   il
              sostituito deve anche  comunicare  al  sostituto  quale
              delle opzioni  previste  al  comma  precedente  intende
              adottare in caso di  incapienza  delle  retribuzioni  a
              subire  il  prelievo   delle   imposte.   La   presente
              disposizione   non   si   applica   ai   soggetti   che
              corrispondono     trattamenti     pensionistici.     5.
              (Abrogato)".