Art. 11.
       Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto
  1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 17:
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  "1.  Il  trattamento  di  fine  rapporto costituisce reddito per un
importo   che   si   determina   riducendo  il  suo  ammontare  delle
rivalutazioni  gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta e'
applicata  con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui
e'  maturato  il  diritto alla percezione, corrispondente all'importo
che  risulta  dividendo  il  suo  ammontare,  aumentato  delle  somme
destinate  alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21
aprile  1993,  n.  124,  per  il numero degli anni e frazione di anno
preso  a  base  di  commisurazione,  e moltiplicando il risultato per
dodici.  Gli  uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in
base  all'aliquota  media  di tassazione dei cinque anni precedenti a
quello in cui e' maturato il diritto alla percezione.
  1-bis.  Se  in  uno o piu' degli anni indicati al comma 1 non vi e'
stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento
agli  anni  in cui vi e' stato reddito imponibile; se non vi e' stato
reddito  imponibile  in  alcuno  di  tali anni, si applica l'aliquota
stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
  1-ter.  Qualora  il  trattamento  di  fine  rapporto sia relativo a
rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  di durata effettiva non
superiore  a  due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 e'
diminuita  di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i
periodi inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese.
  2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1
dell'articolo  16,  anche  se commisurate alla durata del rapporto di
lavoro  e  anche  se  corrisposte  da  soggetti diversi dal datore di
lavoro,  sono  imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto
dei   contributi   obbligatori   dovuti  per  legge,  con  l'aliquota
determinata  agli  effetti  del  comma 1. Tali indennita' e somme, se
corrisposte  a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non
connesso  alla  cessazione  del rapporto di lavoro che ha generato il
trattamento  di  fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare
netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.
  2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate
alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a),
del  comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si
determina  riducendo  il  loro ammontare netto di una somma pari a L.
600.000  per  ciascun  anno  preso  a  base  di  commisurazione,  con
esclusione  dei  periodi  di  anzianita' convenzionale; per i periodi
inferiori  all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto
si  svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
dai   contratti   collettivi   nazionali   di  lavoro,  la  somma  e'
proporzionalmente  ridotta.  L'imposta  e'  applicata  con l'aliquota
determinata  con  riferimento  all'anno in cui e' maturato il diritto
alla  percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il
suo  ammontare  netto,  aumentato  delle  somme  destinate alle forme
pensionistiche  di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
per  il  numero  degli  anni  e  frazione  di  anno  preso  a base di
commisurazione,  e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare
netto  delle  indennita',  alla  cui formazione concorrono contributi
previdenziali  posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati,
e'  computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di
tali   indennita'   corrispondente   al   rapporto,   alla  data  del
collocamento  a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla
percezione,  fra  l'aliquota  del  contributo  previdenziale  posto a
carico   dei   lavoratori   dipendenti   e  assimilati  e  l'aliquota
complessiva  del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di
previdenza";
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle
anticipazioni  e  sugli  acconti  relativi  al  trattamento  di  fine
rapporto  e alle indennita' equipollenti, nonche' sulle anticipazioni
relative  alle  altre  indennita'  e  somme,  si  applica  l'aliquota
determinata,  rispettivamente,  a  norma  dei  commi  1,  2  e 2-bis,
considerando  l'importo  accantonato, aumentato dalle anticipazioni e
degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni
gia' assoggettate ad imposta sostitutiva".
  2.   Nell'articolo  23,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "di
cui  all'articolo  17 dello stesso testo unico" sono sostituite dalle
seguenti:  "di cui all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma
2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico".
  3.  Sui  redditi  derivanti  dalle  rivalutazioni  dei fondi per il
trattamento  di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di
previdenza  e'  applicata  l'imposta  sostitutiva  delle  imposte sui
redditi nella misura dell'11 per cento.
  4.  I  soggetti  indicati  negli  articoli  23 e 29 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, applicano
l'imposta  di  cui  al  comma  3 sulle rivalutazioni e sui rendimenti
maturati  in  ciascun anno. L'imposta e' versata entro il 16 febbraio
dell'anno  successivo.  L'imposta  e' imputata a riduzione del fondo.
Nell'anno  solare  in  cui  maturano le rivalutazioni e i rendimenti,
compreso  l'anno  2001,  e' dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva
commisurato  al  90  per  cento  delle rivalutazioni e dei rendimenti
maturati  nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto e'
corrisposto  da  soggetti  diversi  da  quelli  indicati nei predetti
articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 e' complessivamente
liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del
periodo  d'imposta  in  cui  viene  corrisposto,  anche  a  titolo di
anticipazione,  e  versata  nei  termini previsti per il versamento a
saldo  delle  imposte  derivanti  dalla  medesima  dichiarazione  dei
redditi.
  5.   Dall'imposta   relativa   ai  trattamenti  di  fine  rapporto,
determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  percepiti  a seguito della
cessazione  di  rapporti  di  lavoro  intervenuta  nel periodo dal 1o
gennaio  2001  e fino alla data di entrata in vigore della disciplina
concernente  la  riforma  del trattamento di fine rapporto e comunque
non oltre il 31 dicembre 2005, si detrae un importo pari a L. 120.000
per  ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i periodi
inferiori ad anno, tale importo e' rapportato a mese.
 
          Note all'art. 11:
              - Per il testo dell'art. 17 del testo unico del imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato
          dai presente decreto, si rinvia alle note all'art. 1.     -
          Per  il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, cosi' come modificato
          dal  presente  decreto,  si  rinvia  alle note all'art. 10.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 29 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          sopra  citato:      "Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri
          redditi  corrisposti  dallo Stato). - 1. Le amministrazioni
          dello  Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che
          corrispondono  le  somme  e  i  valori  di cui all'art. 23,
          devono  effettuare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta
          diretta  in  acconto dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche  dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con
          le  seguenti  modalita':        a) sulla  parte  imponibile
          delle  somme  e  dei  valori,  di cui all'art. 48 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          esclusi  quelli  indicati  alle successive lettere b) e c),
          aventi  carattere  fisso e continuativo, con i criteri e le
          modalita'  di  cui  al comma 2 dell'art. 23;       b) sulle
          mensilita'  aggiuntive  e sui compensi della stessa natura,
          nonche'  su  ogni altra somma o valore diversi da quelli di
          cui   alla  lettera  a)  e  sulla  parte  imponibile  delle
          indennita'  di  cui  all'art.  48,  commi  5, 6, 7 e 8, del
          citato  testo  unico,  con  la  aliquota  applicabile  allo
          scaglione  di reddito piu' elevato della categoria o classe
          di  stipendio  del percipiente all'atto del pagamento o, in
          mancanza,  con  l'aliquota  del primo scaglione di reddito;
                c)   sugli  emolumenti  arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti  di  cui  all'art.  16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
          stesso  testo  unico,  intendendo  per  reddito complessivo
          netto  l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
          corrisposti   dal   sostituto  al  sostituito  nel  biennio
          precedente;       d) sulla parte imponibile del trattamento
          di  fine  rapporto  e delle indennita' equipollenti e delle
          altre  indennita'  e  somme  di  cui  all'art. 16, comma 1,
          lettera  a),  del  citato  testo unico con i criteri di cui
          all'art. 17, dello stesso testo unico;       e) sulla parte
          imponibile  delle  somme  e  valori di cui all'art. 48, del
          citato  testo  unico,  non  compresi nell'art. 16, comma 1,
          lettera  a),  dello  stesso  testo  unico, corrisposti agli
          eredi,  con  l'aliquota stabilita per il primo scaglione di
          reddito.      2.  Gli uffici che dispongono il pagamento di
          emolumenti  aventi  carattere  fisso  e continuativo devono
          effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data
          di   cessazione   del  rapporto,  se  questa  e'  anteriore
          all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23, con
          le  modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del
          rapporto,   il  sostituito  deve  specificare  quale  delle
          opzioni  previste  al comma 2 dell'art. 23 intende adottare
          in  caso  di  incapienza  delle  retribuzioni  a  subire il
          prelievo   delle  imposte.  Ai  fini  delle  operazioni  di
          conguaglio  i soggetti e gli altri organi che corrispondono
          compensi  e  retribuzioni  non  aventi  carattere  fisso  e
          continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la
          fine   dell'anno  e,  comunque,  non  oltre  il  12 gennaio
          dell'anno  successivo, l'ammontare delle somme corrisposte,
          l'importo   degli   eventuali  contributi  previdenziali  e
          assistenziali,  compresi  quelli  a  carico  del  datore di
          lavoro  e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a
          carattere   ricorrente   la   comunicazione   deve   essere
          effettuata   su   supporto   magnetico  secondo  specifiche
          tecniche  approvate  con  apposito decreto del Ministro del
          tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora,
          alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare
          degli   emolumenti   dovuti   non   consenta  la  integrale
          applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e'
          recuperata  mediante  ritenuta  sulle  competenze  di altra
          natura  che  siano  liquidate  anche  da  altro soggetto in
          dipendenza  del  cessato  rapporto  di lavoro. Si applicano
          anche  le  disposizioni  dell'art.  23,  comma 4.     3. Le
          amministrazioni  della  Camera  dei  deputati, del Senato e
          della  Corte costituzionale, nonche' della Presidenza della
          Repubblica  e  degli  organi  legislativi  delle  regioni a
          statuto  speciale, che corrispondono le somme e i valori di
          cui  al  comma  1,  effettuano, all'atto del pagamento, una
          ritenuta  d'acconto  dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche  con  i  criteri  indicati  nello  stesso comma. Le
          medesime  amministrazioni,  all'atto  del  pagamento  delle
          indennita'  e  degli  assegni  vitalizi di cui all'art. 47,
          comma  l,  lettera  g),  del  testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta
          a  titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,   commisurata   alla  parte  imponibile  di  dette
          indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
          criteri  indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
          di  cui  al  comma 2.     4. Nel caso in cui la ritenuta da
          operare  sui  valori  di  cui ai commi precedenti non trovi
          capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in
          denaro,  il  sostituito  e'  tenuto  a versare al sostituto
          l'importo   corrispondente  all'ammontare  della  ritenuta.
              5.  Le  amministrazioni  di cui al comma 1, e quelle di
          cui  al  comma  3,  che corrispondono i compensi e le altre
          somme  di  cui  agli  articoli  24,  25,  25-bis,  26  e 28
          effettuano  all'atto  del  pagamento  le ritenute stabilite
          dalle disposizioni stesse".     Per il testo, cosi' come da
          ultimo modificato dal presente decreto, dell'art. 17, comma
          1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, sopra citato, si rinvia alle note all'art. 1.