Art. 12. Decorrenza e disciplina transitoria 1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall'articolo 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto stesso, nonche', in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o di anticipazione, a quelle erogate a decorrere da tale data. 2. Le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonche' a quelle erogate a titolo di anticipazione, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Per il trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, cosi' come modificato dal presente decreto, si rinvia alle note all'art. 3. - Per il testo dell'art, 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato dal presente decreto, si rinvia alle note all'art. 1. Per opportuna conoscenza si riporta il testo del medesimo art. 17 vigente anteriormente a quello modificato dal presente decreto: "Art. 17 (Indennita' di fine rapporto). - 1. Il trattamento di fine rapporto e le altre indennita' equipollenti comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600 mila per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con la aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. L`ammontare netto delle indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza. 2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. L'ammontare netto e' costituito dall'importo dell'indennita' che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natnra, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennita' spettante. Tuttavia le medesime indennita' e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al comma 1. 3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza. 4. Sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme, l'imposta si applica, rispettivamente, a norma dei commi 1 e 2, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva. 4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'eta' di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla meta' di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita' e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'art. 16. 5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionali al credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi'. 6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro".