Art. 12.
                 Decorrenza e disciplina transitoria
  1.  Per  i  soggetti  che risultano iscritti a forme pensionistiche
complementari  alla  data  da  cui ha effetto il presente decreto, le
disposizioni   introdotte   dall'articolo   10   si   applicano  alle
prestazioni  riferibili  agli importi maturati a decorrere dalla data
da  cui  ha  effetto  il decreto stesso, nonche', in caso di riscatto
parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo
21  aprile  1993,  n.  124,  o  di  anticipazione, a quelle erogate a
decorrere da tale data.
  2.  Le  disposizioni dell'articolo 17 del testo unico delle imposte
sui  redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, si applicano
alle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonche' a quelle
erogate  a  titolo di anticipazione, a decorrere dalla data da cui ha
effetto  il  presente  decreto.  Per  il trattamento di fine rapporto
maturato  fino  a  tale data continuano ad applicarsi le disposizioni
del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data
stessa.
 
          Note all'art. 12:
              -  Per  il  testo  dell'art. 10 del decreto legislativo
          21 aprile  1993, n. 124, cosi' come modificato dal presente
          decreto, si rinvia alle note all'art. 3.
              -  Per  il  testo  dell'art,  17  del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  cosi' come
          modificato  dal  presente  decreto,  si  rinvia  alle  note
          all'art.  1.  Per  opportuna conoscenza si riporta il testo
          del   medesimo  art.  17  vigente  anteriormente  a  quello
          modificato dal presente decreto:
              "Art.   17  (Indennita'  di  fine  rapporto).  -  1. Il
          trattamento   di   fine  rapporto  e  le  altre  indennita'
          equipollenti  comunque  denominate, commisurate alla durata
          dei  rapporti  di  lavoro dipendente di cui alla lettera a)
          del comma 1 dell'art. 16 sono imponibili per un importo che
          si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma
          pari  a  lire  600  mila  per  ciascun anno preso a base di
          commisurazione  con  esclusione  dei  periodi di anzianita'
          convenzionale;   per   i   periodi  inferiori  all'anno  la
          riduzione  e'  rapportata  a mese. Se il rapporto si svolge
          per  un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
          dai  contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria,
          la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica
          con  la  aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto
          il  diritto alla percezione, corrispondente all'importo che
          risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero
          degli   anni   e   frazione   di   anno  preso  a  base  di
          commisurazione  e  moltiplicando  il  risultato per dodici.
          L`ammontare   netto   delle   indennita'   equipollenti  al
          trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui
          formazione  concorrono  contributi  previdenziali  posti  a
          carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato
          previa  detrazione  di  una  somma pari alla percentuale di
          tale  indennita'  corrispondente al rapporto, alla data del
          collocamento  a  riposo  o  alla data in cui e' maturato il
          diritto  alla  percezione,  fra  l'aliquota  del contributo
          previdenziale  posto  a  carico dei lavoratori dipendenti e
          assimilati  e  l'aliquota complessiva del contributo stesso
          versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
              2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
          del  comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata
          del  rapporto  di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
          diversi  dal  datore di lavoro, sono imponibili per il loro
          ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli
          effetti  del  comma  1.  L'ammontare  netto  e'  costituito
          dall'importo  dell'indennita' che eccede quello complessivo
          dei  contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo
          dei  contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per
          cento  dell'importo  annuo  in denaro o in natnra, al netto
          dei  contributi  obbligatori dovuti per legge, percepito in
          dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi
          o  casse  di  previdenza  tenuti alla prestazione non siano
          previste    clausole   che   consentano   l'erogazione   di
          anticipazioni    periodiche    sull'indennita'   spettante.
          Tuttavia  le  medesime  indennita'  e somme, se percepite a
          titolo  definitivo  per  effetto  della cessazione del solo
          rapporto  con il soggetto erogatore, sono imponibili per il
          loro  ammontare  netto  con  l'aliquota  determinata con il
          criterio di cui al comma 1.
              3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di
          entrata  in  vigore  della legge 29 maggio 1982, n. 297, il
          trattamento  di  fine  rapporto risulta calcolato in misura
          superiore  ad  una  mensilita' della retribuzione annua per
          ogni  anno  preso  a  base di commisurazione, ai fini della
          determinazione  dell'aliquota  ai  sensi del comma 1 non si
          tiene conto dell'eccedenza.
              4.  Sulle  anticipazioni  e  sugli  acconti relativi al
          trattamento    di   fine   rapporto   e   alle   indennita'
          equipollenti,  nonche'  sulle  anticipazioni  relative alle
          altre   indennita'   e   somme,   l'imposta   si   applica,
          rispettivamente,  a norma dei commi 1 e 2, salvo conguaglio
          all'atto della liquidazione definitiva.
              4-bis.  Per  le  somme  corrisposte  in occasione della
          cessazione  del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei
          lavoratori  che abbiano superato l'eta' di 50 anni se donne
          e  di  55  anni  se  uomini,  di  cui all'art. 16, comma 1,
          lettera  a),  l'imposta si applica con l'aliquota pari alla
          meta' di quella applicata per la tassazione del trattamento
          di  fine rapporto e delle altre indennita' e somme indicate
          alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'art. 16.
              5.  Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile
          e  nell'ipotesi  di  cui  al comma 3 dell'art. 7 l'imposta,
          determinata  a norma del presente articolo, e' dovuta dagli
          aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
          ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
          successioni   proporzionali   al   credito  indicato  nella
          relativa    dichiarazione    e'    ammessa   in   deduzione
          dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi'.
              6.   Con   decreti  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabiliti  i  criteri  e  le modalita' per lo scambio delle
          informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma
          2   tra   i   soggetti  tenuti  alla  corresponsione  delle
          indennita'   e   delle  altre  somme  in  dipendenza  della
          cessazione del medesimo rapporto di lavoro".