Art. 9
           Misure a sostegno della flessibilita' di orario

  1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della
prestazione  lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro,
nell'ambito  del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236, e' destinata una
quota  fino  a  lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, al
fine  di  erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato
ad  imprese  fino  a  cinquanta  dipendenti, in favore di aziende che
applichino  accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilita', ed in particolare:
    a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al
lavoratore  padre,  anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo,
ovvero  quando  abbiano  in  affidamento  o in adozione un minore, di
usufruire  di  particolari  forme  di  flessibilita'  degli  orari  e
dell'organizzazione  del  lavoro,  tra  cui  part  time  reversibile,
telelavoro  e  lavoro  a domicilio, orario flessibile in entrata o in
uscita, banca delle ore, flessibilita' sui turni, orario concentrato,
con priorita' per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
    b)  programmi  di  formazione per il reinserimento dei lavoratori
dopo il periodo di congedo;
    c)  progetti  che  consentano  la  sostituzione  del  titolare di
impresa  o  del  lavoratore  autonomo,  che  benefici  del periodo di
astensione   obbligatoria   o   dei   congedi  parentali,  con  altro
imprenditore  o  lavoratore autonomo. 2. Con decreto del Ministro del
lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
solidarieta'  sociale  e  per  le  pari opportunita', sono definiti i
criteri  e  le  modalita' per la concessione dei contributi di cui al
comma 1.
 
          Nota all'art. 9:
              -  Per il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
          20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236,  si  veda  in nota
          all'art. 6.