Art. 10. 
          Occultamento o distruzione di documenti contabili 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'  punito  con
la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di  evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,  ovvero  di  consentire
l'evasione a terzi, occulta o  distrugge  in  tutto  o  in  parte  le
scritture  contabili  o  i  documenti  di  cui  e'  obbligatoria   la
conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi
o del volume di affari.