Art. 8. 
  Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 
 
  1. E' punito con la reclusione da un anno e sei  mesi  a  sei  anni
chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte  sui
redditi o sul valore aggiunto, emette  o  rilascia  fatture  o  altri
documenti per operazioni inesistenti. 
  2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal  comma
1, l'emissione  o  il  rilascio  di  piu'  fatture  o  documenti  per
operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di  imposta  si
considera come un solo reato. 
  3. Se l'importo non rispondente al vero indicato  nelle  fatture  o
nei documenti e' inferiore a lire trecento  milioni  per  periodo  di
imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.