Art. 9.
Concorso  di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture
            o altri documenti per operazioni inesistenti
  1. In deroga all'articolo 110 del codice penale:
    a) l'emittente  di  fatture  o  altri  documenti  per  operazioni
inesistenti  e  chi concorre con il medesimo non e' punibile a titolo
di concorso nel reato previsto dall'articolo 2;
    b) chi  si  avvale  di  fatture  o altri documenti per operazioni
inesistenti  e  chi concorre con il medesimo non e' punibile a titolo
di concorso nel reato previsto dall'articolo 8.
 
          Nota all'art. 9:
              -  Il  testo  dell'art.  110  del  codice  penale e' il
          seguente:
              "Art. 110 (Pena per coloro che concorrono nel reato). -
          Quando piu' persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna
          di  esse  soggiace alla pena per questo stabilita, salve le
          disposizioni degli articoli seguenti".