Art. 7. 
Il responsabile del  Procedimento  per  la  realizzazione  di  lavori
                              pubblici 
 
  1. Le fasi di progettazione,  affidamento  ed  esecuzione  di  ogni
singolo intervento sono eseguite sotto la diretta  responsabilita'  e
vigilanza  di  un  responsabile  del  procedimento,  nominato   dalle
amministrazioni  aggiudicatrici  nell'ambito  del  proprio  organico,
prima della fase  di  predisposizione  del  progetto  preliminare  da
inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma  1,  della
Legge. 
  2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni
affinche' il processo realizzativo dell'intervento  risulti  condotto
in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati,  alla
qualita' richiesta, alla manutenzione programmata, alla  sicurezza  e
alla salute dei  lavoratori  ed  in  conformita'  a  qualsiasi  altra
disposizione di legge in materia. 
  3. Nello svolgimento  delle  attivita'  di  propria  competenza  il
responsabile del procedimento formula proposte al  dirigente  cui  e'
affidato il  programma  triennale  e  fornisce  allo  stesso  dati  e
informazioni: 
    a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale; 
    b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del
progetto preliminare definitivo ed esecutivo; 
    c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento  di
appalti e concessioni; 
    d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi  programmati  e
del livello di prestazione, qualita' e prezzo; 
    e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori. 
  4. Il responsabile del procedimento e' un tecnico  in  possesso  di
titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da  realizzare,
abilitato all'esercizio della professione  o,  quando  l'abilitazione
non sia prevista dalle norme vigenti, e' un  funzionario  con  idonea
professionalita', e con anzianita' di servizio in ruolo non inferiore
a cinque anni. Il responsabile del procedimento puo' svolgere per uno
o piu' interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali,
anche le funzioni di progettista o  di  direttore  dei  lavori.  Tali
funzioni non  possono  coincidere  nel  caso  di  interventi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo
superiore a 500.000 Euro. 
  5. In caso di particolare necessita'  nei  comuni  con  popolazione
inferiore a 3.000 abitanti e  per  appalti  di  importo  inferiore  a
300.000 Euro diversi da quelli definiti  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 1, lettera h) le competenze del responsabile  del  procedimento
sono  attribuite  al  responsabile  dell'ufficio  tecnico   o   della
struttura  corrispondente.  Ove  non   sia   presente   tale   figura
professionale, le competenze  sono  attribuite  al  responsabile  del
servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. 
  6. I soggetti non tenuti alla applicazione  dell'articolo  7  della
Legge devono in  ogni  caso  garantire  lo  svolgimento  dei  compiti
previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge
e del regolamento che li riguardano. 
 
          Note all'art. 7:

             Per  il  testo dell'articolo 14, comma 1, della legge 11
          febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
          note all'articolo 11.

             Per  il  testo  dell'articolo 7, della legge 11 febbraio
          1994,  n.  109  e  successive modificazioni si veda in note
          all'articolo 2.