Art. 6 1. All'interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e la bandiera dell'Unione europea sono esposte negli uffici: a) dei membri del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato; b) dei dirigenti titolari delle direzioni generali od uffici equiparati nelle amministrazioni centrali dello Stato nonche' dei dirigenti preposti ad uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia; c) dei titolari della massima carica istituzionale degli enti pubblici di dimensione nazionale, e dei titolari degli uffici dirigenziali corrispondenti a quelli di cui alla lettera b); d) dei titolari della massima carica istituzionale delle autorita' indipendenti; e) dei dirigenti degli uffici giudiziari indicati nell'articolo 1, comma 3; f) i capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero. Per i consoli onorari l'esposizione e' facoltativa. 2. La bandiera nazionale e quella europea sono esposte nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado. 3. Nei luoghi indicati nel comma 1 si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.