Art. 6

  1. All'interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e
la bandiera dell'Unione europea sono esposte negli uffici:
a) dei  membri  del  Consiglio  dei  Ministri e dei Sottosegretari di
   Stato;
b) dei   dirigenti   titolari  delle  direzioni  generali  od  uffici
   equiparati  nelle amministrazioni centrali dello Stato nonche' dei
   dirigenti  preposti  ad  uffici  periferici dello Stato aventi una
   circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
c) dei   titolari  della  massima  carica  istituzionale  degli  enti
   pubblici  di  dimensione  nazionale,  e  dei titolari degli uffici
   dirigenziali corrispondenti a quelli di cui alla lettera b);
d) dei  titolari  della  massima carica istituzionale delle autorita'
   indipendenti;
e) dei  dirigenti  degli  uffici giudiziari indicati nell'articolo 1,
   comma 3;
f) i capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e
   degli  istituti  italiani  di  cultura  all'estero.  Per i consoli
   onorari l'esposizione e' facoltativa.
  2.  La  bandiera nazionale e quella europea sono esposte nelle aule
di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado.
  3.  Nei luoghi indicati nel comma 1 si espone anche il ritratto del
Capo dello Stato.