Art. 11
           Prima integrazione delle graduatorie permanenti

  1.   Le   graduatorie   dei  soppressi  concorsi  per  soli  titoli
   costituiscono  le graduatorie base. Nella prima integrazione tutto
   il  personale ivi incluso viene graduato in base al punteggio gia'
   posseduto  aggiornato secondo quanto previsto dal comma 3. Ai fini
   dell'utilizzo  delle  graduatorie  permanenti  per il conferimento
   delle  supplenze  annuali  e  temporanee  fino  al  termine  delle
   attivita'  didattiche,  il  personale  di  cui  al presente comma,
   incluso  nelle graduatorie di due province, deve indicare in quale
   delle due province in cui e' collocato intende concorrere anche ai
   fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
  2.  In  tale  fase, il personale di cui al comma 1 puo' chiedere il
   trasferimento  ad  altra  provincia ed e' parimenti inserito nella
   graduatoria  base  della  provincia  richiesta,  con  il punteggio
   posseduto  nella  graduatoria  di provenienza, aggiornato ai sensi
   del  comma  3.  Puo'  essere  chiesto  il  trasferimento da una od
   entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento di
   provincia   comporta   automaticamente   il   depennamento   dalla
   graduatoria della o delle province da cui chiede il trasferimento.
   Nella  domanda  di trasferimento deve essere indicata in ogni caso
   la  provincia  in  cui  l'aspirante  intende  concorrere anche per
   l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
  3.  Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono gia' iscritti
   nelle   graduatorie  base  sono  aggiornati,  a  domanda,  con  la
   valutazione  di  eventuali  nuovi titoli, sulla base della tabella
   approvata  con  decreto  ministeriale  n.  292  del  7 maggio 1997
   (allegato C).
  4.  La  prima  integrazione  della  graduatoria  base  avviene  con
   l'inclusione,  in  coda  alla  medesima graduatoria e nel seguente
   ordine di precedenza, di:
a) coloro  che alla data di scadenza del termine per la presentazione
   della   domanda  di  inclusione  sono  in  possesso  dei  seguenti
   requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli
   titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami
   o  di  esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo
   statale   della   scuola   o   a  precorsi  ruoli  corrispondenti;
   trecentosessanta giorni di servizio di responsabile amministrativo
   prestati  nel  triennio scolastico antecedente, oppure cinque anni
   di  servizio  prestati  nei ruoli della terza qualifica funzionale
   della scuola, immediatamente inferiore a quella cui si concorre;
b) coloro  che  alla  data  di  scadenza  per  la presentazione delle
   domande  d'inclusione  nella graduatoria permanente hanno superato
   le  prove  di  un  concorso  per  titoli  ed  esami o di esami per
   l'accesso  ai  ruoli  di responsabile amministrativo statale della
   scuola  o  a  precorsi ruoli corrispondenti e siano inseriti, alla
   data  del  25  maggio  1999,  in  una  graduatoria  provinciale  o
   d'istituto  per  l'assunzione  di  personale non di ruolo. Sono da
   considerare  in  possesso  del  secondo requisito anche coloro che
   essendo  stati  inseriti  nelle  predette  graduatorie risultavano
   temporaneamente  depennati  alla  data  di entrata in vigore della
   legge  per  i  motivi  previsti  dall'articolo 12, comma 15, della
   ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994 e avevano titolo
   a  chiedere  il reinserimento ai sensi del medesimo articolo della
   stessa ordinanza ministeriale. Il requisito della iscrizione nelle
   graduatorie  per  l'assunzione  di  personale  non di ruolo non e'
   richiesto   per   coloro   che   hanno   superato   le  prove  del
   corrispondente   concorso   per   titoli   ed   esami,  conclusosi
   successivamente  al  23  aprile 1994, data di scadenza del termine
   per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie
   di  supplenza,  fissato  con l'ordinanza ministeriale n. 59 del 21
   febbraio 1994.
  5. All'interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono inclusi con
il  punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare
secondo la tabella di cui all'allegato C.
  6.  Il  personale  di  cui  al  comma  4  puo'  chiedere,  ai  fini
dell'assunzione   in   ruolo  e  del  conferimento  delle  supplenze,
l'inserimento in una sola provincia.
 
          Note all'art. 11:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  12,  comma  15,
          dell'ordinanza  ministeriale  n.  59  del 21 febbraio 1994,
          concernente nomine del personale amministrativo, tecnico ed
          ausiliario  non  di  ruolo  delle  scuole  ed  istituti  di
          istruzione   primaria,   secondaria   ed  artistica,  nelle
          istituzioni  educative  degli  istituti  e  scuole speciali
          statali:      "Art. 12. - 15. La mancata accettazione della
          nomina  conferita, ovvero l'accettazione condizionata o con
          riserva,    comporta   il   depennamento   dalla   relativa
          graduatoria per il periodo di validita' della stessa, salvo
          il  diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il
          successivo anno scolastico, per il personale ausiliario, la
          mancata  accettazione della nomina comporta il depennamento
          dalla  relativa  graduatoria,  nonche' dalle corrispondenti
          graduatorie  di  istituto.  Le  sanzioni  predette  non  si
          applicano  nei casi di accettazione di nomina conferita dal
          provveditore  agli  studi  per altra graduatoria relativa a
          qualunque tipo di personale amministrato dal provveditorato
          agli studi e, in ogni caso non pregiudicano la possibilita'
          di   ottenere   supplenze   temporanee   sulla  base  delle
          graduatorie  di  istituto.  Chi, senza giustificato motivo,
          non  assume servizio nei giorni successivi all'accettazione
          entro  il  termine  prefissato,  ovvero,  dopo aver assunto
          servizio,  abbandoni  la  supplenza,  decade dalla nomina e
          viene  depennato, per l'intero triennio di validita', dalla
          relativa  graduatoria  provinciale  e  da quelle successive
          rispetto all'ordine indicato nel precedente art. 2, nonche'
          dalle     corrispondenti     graduatorie    di    istituto.
          L'appartenenza  ad  un  ruolo  provinciale  non comporta il
          depennamento  dalla  corrispondente graduatoria provinciale
          di  supplenza.".      - Il  decreto  ministeriale  7 maggio
          1997,  n. 292, reca: "Tabella di valutazione dei titoli per
          i responsabili amministrativi della scuola".