Art. 11 Prima integrazione delle graduatorie permanenti 1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione tutto il personale ivi incluso viene graduato in base al punteggio gia' posseduto aggiornato secondo quanto previsto dal comma 3. Ai fini dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, il personale di cui al presente comma, incluso nelle graduatorie di due province, deve indicare in quale delle due province in cui e' collocato intende concorrere anche ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato. 2. In tale fase, il personale di cui al comma 1 puo' chiedere il trasferimento ad altra provincia ed e' parimenti inserito nella graduatoria base della provincia richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza, aggiornato ai sensi del comma 3. Puo' essere chiesto il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il depennamento dalla graduatoria della o delle province da cui chiede il trasferimento. Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato. 3. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono gia' iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale n. 292 del 7 maggio 1997 (allegato C). 4. La prima integrazione della graduatoria base avviene con l'inclusione, in coda alla medesima graduatoria e nel seguente ordine di precedenza, di: a) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti; trecentosessanta giorni di servizio di responsabile amministrativo prestati nel triennio scolastico antecedente, oppure cinque anni di servizio prestati nei ruoli della terza qualifica funzionale della scuola, immediatamente inferiore a quella cui si concorre; b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o d'istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'articolo 12, comma 15, della ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi del medesimo articolo della stessa ordinanza ministeriale. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non e' richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 23 aprile 1994, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l'ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994. 5. All'interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato C. 6. Il personale di cui al comma 4 puo' chiedere, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze, l'inserimento in una sola provincia.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 15, dell'ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994, concernente nomine del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni educative degli istituti e scuole speciali statali: "Art. 12. - 15. La mancata accettazione della nomina conferita, ovvero l'accettazione condizionata o con riserva, comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validita' della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico, per il personale ausiliario, la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria, nonche' dalle corrispondenti graduatorie di istituto. Le sanzioni predette non si applicano nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria relativa a qualunque tipo di personale amministrato dal provveditorato agli studi e, in ogni caso non pregiudicano la possibilita' di ottenere supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di istituto. Chi, senza giustificato motivo, non assume servizio nei giorni successivi all'accettazione entro il termine prefissato, ovvero, dopo aver assunto servizio, abbandoni la supplenza, decade dalla nomina e viene depennato, per l'intero triennio di validita', dalla relativa graduatoria provinciale e da quelle successive rispetto all'ordine indicato nel precedente art. 2, nonche' dalle corrispondenti graduatorie di istituto. L'appartenenza ad un ruolo provinciale non comporta il depennamento dalla corrispondente graduatoria provinciale di supplenza.". - Il decreto ministeriale 7 maggio 1997, n. 292, reca: "Tabella di valutazione dei titoli per i responsabili amministrativi della scuola".