Art. 4
Disposizioni per l'incremento delle riserve nazionali di gas
1. L'attivita' di prospezione geofisica condotta da parte dei
titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per
idrocarburi, sia ai fini della ricerca tecnologica applicata che ai
fini della ricerca e della coltivazione di riserve di idrocarburi, e'
libera.
2. L'esecuzione dei rilievi geofisici per l'attivita' di cui al
comma 1 e' soggetta ad autorizzazione da parte delMinistero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e delle autorita'
competenti alla tutela e salvaguardia del territorio e dell'ambiente.
3. L'attivita' di prospezione di cui al comma 1 puo' interessare
anche aree coperte da titoli minerari di ricerca e coltivazione di
idrocarburi, previo assenso dei relativi titolari.
4. I risultati dell'attivita' di prospezione sono messi a
disposizione della regione interessata e del Servizio geologico
nazionale entro un anno dalla loro esecuzione, per la loro
consultazione da parte degli interessati, ai soli costi del servizio.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti
allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della
coltivazione da parte dei titolari di concessione di coltivazione e'
destinato ad un contributo, in misura non superiore al 40%,
relativamente al costo per rilievi geofisici di cui al presente
articolo condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni
di coltivazione. Sono esclusi dal contributo i rilievi geologici e il
riprocessamento di dati geofisici.
6. Alla copertura dell'onere di cui al comma 5, valutato in lire
annue 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del
Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile
1987, n. 183, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della
legge 21 dicembre 1999, n. 526.
7. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, da adottare sentita
la Conferenza unificata, stabilisce criteri e modalita' per la
concessione, ad opera della regione interessata, del contributo di
cui al comma 5.
Note all'art. 4:
- Il titolo del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 624 (pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1996) e' il seguente:
"Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee".
- Il testo degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (pubblicata in supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987), il cui
titolo e' "Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari", e' il seguente:
"Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748".
"Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1.
Quando i decreti delegati di cui alla presente legge
prevedano misure di intervento finanziario non contemplate
da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria
delle amministrazioni statali o regionali competenti, si
provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art.
5".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d), della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 (pubblicata in supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio
2000) il cui titolo e' "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1999", e' il
seguente:
"1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi
di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti princi'pi e
criteri generali:
a)-c) (Omissis);
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge
16 aprile 1987, n. 183, osservando atresi' il disposto
dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988,
n. 362;".