Art. 4 
    Disposizioni per l'incremento delle riserve nazionali di gas 
 
  1. L'attivita' di  prospezione  geofisica  condotta  da  parte  dei
titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione  per
idrocarburi, sia ai fini della ricerca tecnologica applicata  che  ai
fini della ricerca e della coltivazione di riserve di idrocarburi, e'
libera. 
  2. L'esecuzione dei rilievi geofisici per  l'attivita'  di  cui  al
comma  1  e'  soggetta  ad  autorizzazione  da   parte   delMinistero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  ai  sensi  del
decreto legislativo 25 novembre  1996,  n.  624,  e  delle  autorita'
competenti alla tutela e salvaguardia del territorio e dell'ambiente. 
  3. L'attivita' di prospezione di cui al comma  1  puo'  interessare
anche aree coperte da titoli minerari di ricerca  e  coltivazione  di
idrocarburi, previo assenso dei relativi titolari. 
  4.  I  risultati  dell'attivita'  di  prospezione  sono   messi   a
disposizione della  regione  interessata  e  del  Servizio  geologico
nazionale  entro  un  anno  dalla  loro  esecuzione,  per   la   loro
consultazione da parte degli interessati, ai soli costi del servizio. 
  5. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il 5%  delle  entrate  derivanti
allo  Stato  dal  versamento  delle  aliquote   di   prodotto   della
coltivazione da parte dei titolari di concessione di coltivazione  e'
destinato  ad  un  contributo,  in  misura  non  superiore  al   40%,
relativamente al costo per  rilievi  geofisici  di  cui  al  presente
articolo condotti dai titolari di permessi di ricerca  e  concessioni
di coltivazione. Sono esclusi dal contributo i rilievi geologici e il
riprocessamento di dati geofisici. 
  6. Alla copertura dell'onere di cui al comma 5,  valutato  in  lire
annue 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del
Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16  aprile
1987, n. 183, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera  d),  della
legge 21 dicembre 1999, n. 526. 
  7. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, da adottare  sentita
la Conferenza  unificata,  stabilisce  criteri  e  modalita'  per  la
concessione, ad opera della regione interessata,  del  contributo  di
cui al comma 5. 
 
          Note all'art. 4:
              - Il  titolo  del decreto legislativo 25 novembre 1996,
          n.  624  (pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  n.  293  del  14 dicembre  1996) e' il seguente:
          "Attuazione   della   direttiva   92/91/CEE  relativa  alla
          sicurezza   e   salute   dei   lavoratori  nelle  industrie
          estrattive  per  trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
          relativa  alla  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori nelle
          industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee".
              - Il  testo degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile
          1987,  n.  183  (pubblicata  in  supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  109  del  13 maggio  1987), il cui
          titolo   e'   "Coordinamento  delle  politiche  riguardanti
          l'appartenenza   dell'Italia   alle  Comunita'  europee  ed
          adeguamento  dell'ordinamento  interno  agli atti normativi
          comunitari", e' il seguente:
              "Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E' istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato "Ministero del
          tesoro   -   Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate:
                a) le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
          legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
                c) le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)   ai   sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni  di  legge aventi le stesse finalita di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                d) le  somme  annualmente determinate con la legge di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
              3.  Restano  salvi  i  rapporti finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748".
              "Art.  21  (Misure  di  intervento  finanziario).  - 1.
          Quando  i  decreti  delegati  di  cui  alla  presente legge
          prevedano  misure di intervento finanziario non contemplate
          da  leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria
          delle  amministrazioni  statali  o regionali competenti, si
          provvede  a  carico  del fondo di rotazione di cui all'art.
          5".
              - Il  testo  dell'art.  2,  comma  1, lettera d), della
          legge  21 dicembre  1999, n. 526 (pubblicata in supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  13 del 18 gennaio
          2000)  il  cui titolo e' "Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'   europee   -  legge  comunitaria  1999",  e'  il
          seguente:
              "1.  Salvi  gli  specifici principi e criteri direttivi
          stabiliti  negli  articoli seguenti ed in aggiunta a quelli
          contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi
          di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti princi'pi e
          criteri generali:
                a)-c) (Omissis);
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i
          fondi  gia'  assegnati  alle competenti amministrazioni, si
          provvedera'  a  norma  degli  articoli  5  e 21 della legge
          16 aprile  1987,  n.  183,  osservando  atresi' il disposto
          dell'articolo  11-ter,  comma 2, della legge 5 agosto 1978,
          n.  468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988,
          n. 362;".