Art. 5 Incentivazione alla coltivazione di giacimenti marginali 1. Ai fini del presente decreto sono definiti a marginalita' economica i giacimenti per i quali, sulla base delle tecnologie disponibili e con riferimento al contesto economico, lo sviluppo per la messa in produzione, ovvero la coltivazione delle code di produzione risultino di economicita' critica e fortemente dipendente dalle variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario. 2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali per i quali lo sviluppo, come previsto all'atto del conferimento della concessione, non risulta possibile per la loro intervenuta marginalita' economica, o per i quali e' possibile, con l'effettuazione di investimenti addizionali, ottenere un aumento delle riserve producibili, possono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un'istanza tendente ad ottenere per detti giacimenti il riconoscimento di marginalita'. L'istanza e' corredata da una dettagliata relazione tecnico-economica contenente i seguenti elementi: a) programma delle opere necessarie a rendere economicamente attuabile lo sviluppo o l'incremento della produzione, corredato dei relativi investimenti; b) piano economico e finanziario degli investimenti, corredato dall'analisi della redditivita' della coltivazione e dall'indicazione delle aliquote di prodotto; c) ulteriore quota percentuale degli investimenti deducibile ai fini fiscali, oltre a quella del loro ammortamento, che rende economico il progetto; d) termine possibile per l'inizio dei lavori relativi. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e sentita la regione interessata, riconosce con atto motivato la qualifica di marginalita' economica del giacimento, approva la ulteriore quota percentuale di cui al comma 2 in funzione del prezzo di vendita degli idrocarburi prodotti e stabilisce il termine per l'inizio dei lavori, il cui mancato rispetto fa decadere dal diritto ad applicare l'incremento degli ammortamenti. 4. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con gli utili corrispondenti all'ulteriore importo deducibile al sensi del comma 2 rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma. 5. I concessionari, a seguito del riconoscimento di cui al comma 3, applicano direttamente l'agevolazione di cui al presente articolo ai propri bilanci, secondo il piano approvato, ad eccezione degli anni nei quali il prezzo medio di vendita realizzato risulti superiore del 20% a quello posto a base del calcolo approvato. 6. Il Ministero delle finanze vigila sulla corretta applicazione dell'agevolazione da parte dei concessionari.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1996) il cui titolo e' "Attuazione della Direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi", e' il seguente: "Art. 19 (Armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione). - 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantita' di idrocarburi gassosi e al 4% della quantita' di idrocarburi liquidi estratti in mare. 2. L'aliquota non e' dovuta per le produzioni disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento. Nessuna aliquota e' dovuta per le produzioni ottenute durante prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca. 3. Per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2, i primi 20 milioni di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare. 4. Per ciascuna concessione di coltivazione il rappresentante unico comunica mensilmente all'UNMIG e alla sezione competente i quantitativi degli idrocarburi prodotti e di quelli avviati al consumo per ciascuno dei titolari. Il rappresentante unico e' responsabile della corretta misurazione delle quantita' prodotte e avviate al consumo, ferma restando la facolta' dell'UNMIG e delle sue sezioni di disporre accertamenti sulle produzioni effettuate. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote il rappresentante unico comunica all'UNMIG ed alle sezioni competenti i quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al consumo nell'anno precedente per ciascuna concessione e ciascun contitolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono sottoscritte dal legale rappresentante o un suo delegato, che attesta esplicitamente la esattezza dei dati in esse contenuti. 5. I valori unitari dell'aliquota per ogni concessione di coltivazione sono determinati, per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. 6. Il valore unitario dell'aliquota di cui al comma 5 e' ridotto per l'anno 1997 di 30 lire per Smc per le produzioni di gas in terraferma e di 20 lire per Smc per le produzioni di gas in mare, e di 30.000 lire per tonnellata per le produzioni di olio in terraferma e di 60.000 lire per tonnellata per le produzioni di olio in mare, per tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al trattamento e trasporto. In terraferma, nel caso di vettoriamento il valore unitario e' ulteriormente ridotto dei costi fatturati di vettoriamento fino al punto di riconsegna, mentre nel caso di trasporto mediante sistema di proprieta' del concessionario la riduzione e' pari a 1 lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla centrale di raccolta e trattamento, con esclusione dei primi 30 km e con un massimo di 30 lire per Smc di gas o per chilogrammo di olio. Per produzioni di idrocarburi con caratteristiche di marginalita' economica causata da speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni a specifiche di commerciabilita', ai concessionari puo' essere riconosciuta dal Ministero, su documentata istanza, sentita la Commissione di cui al comma 7, una ulteriore detrazione, in ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti, tale detrazione puo' essere altresi' riconosciuta per i costi sostenuti per il flussaggio di olii pesanti. 7. Le riduzioni di cui al comma 6 per gli anni successivi sono determinate, tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unita' di prodotto nell'industria, con decreto del Ministero di concerto col Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, sentita una Commissione di durata biennale, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati i compensi per tutti i componenti, sia di diritto che designati; tale Commissione opera presso il Ministero ed e' composta da: il direttore generale delle miniere, presidente; il direttore dell'UNMIG; un dirigente di ciascuna sezione UNMIG; un dirigente dell'UNMIG; un dirigente del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio designato dal Ministro delle finanze; un esperto in materia di economia delle fonti energetiche; un funzionario dell'UNMIG con funzioni di segretario. 8. Ciascun titolare, in tempo utile al fine dell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 9, per tutte le concessioni di coltivazione di cui e' stato titolare unico, rappresentante unico o contitolare nell'anno precedente, effettua il calcolo del valore delle aliquote dovute, sulla base delle quote di produzione spettanti, del valore calcolato in base al comma 5 e tenendo conto delle riduzioni di cui al comma 6 e delle variazioni di cui al comma 7. Egli redige altresi' un prospetto complessivo del valore delle aliquote dovute e delle relative ripartizioni tra Stato, regioni e comuni, in base al disposto degli articoli 20 e 22. 9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati. 10. I versamenti dovuti allo Stato sono effettuati, in forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali e' titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato. Analogo versamento e' effettuato in forma cumulata, per le quote spettanti ad ogni regione a statuto ordinario, presso l'ufficio finanziario regionale e sul capitolo di entrata che ogni regione e' tenuta, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ad individuare e comunicare all'UNMIG, per la pubblicazione nel BUIG. I versamenti dovuti ai comuni affluiscono direttamente ai bilanci dei comuni interessati. 11. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero delle finanze, all'UNMIG e alle sue Sezioni copia del prospetto di cui al comma 8, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'UNMIG comunica alle regioni interessate il valore complessivo delle quote ad esse spettanti. 12. Resta ferma la facolta' del Ministero delle finanze e dell'UNMIG, sulla base del prospetto presentato, di disporre accertamenti tramite i propri uffici periferici, sentita la Commissione di cui al comma 7, sull'esattezza dei dati trasmessi. 13. Ove per una concessione di coltivazione risultino produzioni spettanti o valorizzazioni maggiori rispetto a quelle dichiarate, il titolare, oltre al versamento di quanto maggiormente dovuto e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 40% della differenza in valore risultante, comunque non inferiore a lire trentamilioni e non superiore a lire centottantamilioni. 14. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le spese per gli accertamenti in materia di aliquote dovute allo Stato effettuati dall'UNMIG e dalle sue Sezioni, per il finanziamento della Commissione di cui al comma 7, nonche' per l'acquisto e la manutenzione di strumenti informatici per l'elaborazione e la gestione informatica dei dati relativi al calcolo delle aliquote e dei relativi versamenti e ripartizioni, valutate in lire 350 milioni annui a decorrere dal 1997, graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal fine, con decreto del Ministero del tesoro, quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo e fino a concorrenza dell'importo sopra indicato di lire 350 milioni, e' riassegnata al predetto stato di previsione. 15. Il Ministero trasmette annualmente alle regioni a statuto ordinario interessate una relazione previsionale sull'entita' delle entrate di loro spettanza, per il triennio successivo, previste dagli articoli 20 e 22. - Il testo dell'art. 105, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986) e' il seguente: "Art. 105 (Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti). - 4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1: 1) l'imposta, calcolata nella misura del 58,73 per cento, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' stato attribuito alla societa' o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e' commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla societa' o dall'ente secondo le disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis.