Art. 5
Incentivazione alla coltivazione di giacimenti marginali
1. Ai fini del presente decreto sono definiti a marginalita'
economica i giacimenti per i quali, sulla base delle tecnologie
disponibili e con riferimento al contesto economico, lo sviluppo per
la messa in produzione, ovvero la coltivazione delle code di
produzione risultino di economicita' critica e fortemente dipendente
dalle variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario.
2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle
quali sono presenti giacimenti marginali per i quali lo sviluppo,
come previsto all'atto del conferimento della concessione, non
risulta possibile per la loro intervenuta marginalita' economica, o
per i quali e' possibile, con l'effettuazione di investimenti
addizionali, ottenere un aumento delle riserve producibili, possono
presentare al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato un'istanza tendente ad ottenere per detti giacimenti
il riconoscimento di marginalita'. L'istanza e' corredata da una
dettagliata relazione tecnico-economica contenente i seguenti
elementi:
a) programma delle opere necessarie a rendere economicamente
attuabile lo sviluppo o l'incremento della produzione, corredato dei
relativi investimenti;
b) piano economico e finanziario degli investimenti, corredato
dall'analisi della redditivita' della coltivazione e dall'indicazione
delle aliquote di prodotto;
c) ulteriore quota percentuale degli investimenti deducibile ai
fini fiscali, oltre a quella del loro ammortamento, che rende
economico il progetto;
d) termine possibile per l'inizio dei lavori relativi.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, e sentita la regione interessata, riconosce
con atto motivato la qualifica di marginalita' economica del
giacimento, approva la ulteriore quota percentuale di cui al comma 2
in funzione del prezzo di vendita degli idrocarburi prodotti e
stabilisce il termine per l'inizio dei lavori, il cui mancato
rispetto fa decadere dal diritto ad applicare l'incremento degli
ammortamenti.
4. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con
gli utili corrispondenti all'ulteriore importo deducibile al sensi
del comma 2 rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare
delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i
proventi di cui al numero 1) dello stesso comma.
5. I concessionari, a seguito del riconoscimento di cui al comma 3,
applicano direttamente l'agevolazione di cui al presente articolo ai
propri bilanci, secondo il piano approvato, ad eccezione degli anni
nei quali il prezzo medio di vendita realizzato risulti superiore del
20% a quello posto a base del calcolo approvato.
6. Il Ministero delle finanze vigila sulla corretta applicazione
dell'agevolazione da parte dei concessionari.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625 (pubblicato in supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre
1996) il cui titolo e' "Attuazione della Direttiva
94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di
esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi", e' il seguente:
"Art. 19 (Armonizzazione della disciplina sulle
aliquote di prodotto della coltivazione). - 1. Per le
produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997, il
titolare di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto
a corrispondere annualmente allo Stato il valore di
un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7%
della quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti
in terraferma, e al 7% della quantita' di idrocarburi
gassosi e al 4% della quantita' di idrocarburi liquidi
estratti in mare.
2. L'aliquota non e' dovuta per le produzioni disperse,
bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle
operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento. Nessuna
aliquota e' dovuta per le produzioni ottenute durante prove
di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca.
3. Per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento
dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2,
i primi 20 milioni di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio
prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di
Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente
in mare.
4. Per ciascuna concessione di coltivazione il
rappresentante unico comunica mensilmente all'UNMIG e alla
sezione competente i quantitativi degli idrocarburi
prodotti e di quelli avviati al consumo per ciascuno dei
titolari. Il rappresentante unico e' responsabile della
corretta misurazione delle quantita' prodotte e avviate al
consumo, ferma restando la facolta' dell'UNMIG e delle sue
sezioni di disporre accertamenti sulle produzioni
effettuate. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello
cui si riferiscono le aliquote il rappresentante unico
comunica all'UNMIG ed alle sezioni competenti i
quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al consumo
nell'anno precedente per ciascuna concessione e ciascun
contitolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono
sottoscritte dal legale rappresentante o un suo delegato,
che attesta esplicitamente la esattezza dei dati in esse
contenuti.
5. I valori unitari dell'aliquota per ogni concessione
di coltivazione sono determinati, per ciascun titolare in
essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita
da esso fatturati nell'anno di riferimento.
6. Il valore unitario dell'aliquota di cui al comma 5
e' ridotto per l'anno 1997 di 30 lire per Smc per le
produzioni di gas in terraferma e di 20 lire per Smc per le
produzioni di gas in mare, e di 30.000 lire per tonnellata
per le produzioni di olio in terraferma e di 60.000 lire
per tonnellata per le produzioni di olio in mare, per
tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri
relativi al trattamento e trasporto. In terraferma, nel
caso di vettoriamento il valore unitario e' ulteriormente
ridotto dei costi fatturati di vettoriamento fino al punto
di riconsegna, mentre nel caso di trasporto mediante
sistema di proprieta' del concessionario la riduzione e'
pari a 1 lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla
centrale di raccolta e trattamento, con esclusione dei
primi 30 km e con un massimo di 30 lire per Smc di gas o
per chilogrammo di olio. Per produzioni di idrocarburi con
caratteristiche di marginalita' economica causata da
speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni
a specifiche di commerciabilita', ai concessionari puo'
essere riconosciuta dal Ministero, su documentata istanza,
sentita la Commissione di cui al comma 7, una ulteriore
detrazione, in ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi
sostenuti, tale detrazione puo' essere altresi'
riconosciuta per i costi sostenuti per il flussaggio di
olii pesanti.
7. Le riduzioni di cui al comma 6 per gli anni
successivi sono determinate, tenendo conto delle variazioni
annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali
e del costo del lavoro per unita' di prodotto
nell'industria, con decreto del Ministero di concerto col
Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le
aliquote, sentita una Commissione di durata biennale,
nominata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il Ministro del tesoro sono determinati i
compensi per tutti i componenti, sia di diritto che
designati; tale Commissione opera presso il Ministero ed e'
composta da:
il direttore generale delle miniere, presidente;
il direttore dell'UNMIG;
un dirigente di ciascuna sezione UNMIG;
un dirigente dell'UNMIG;
un dirigente del Ministero delle finanze -
Dipartimento del territorio designato dal Ministro delle
finanze;
un esperto in materia di economia delle fonti
energetiche;
un funzionario dell'UNMIG con funzioni di segretario.
8. Ciascun titolare, in tempo utile al fine
dell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 9, per
tutte le concessioni di coltivazione di cui e' stato
titolare unico, rappresentante unico o contitolare
nell'anno precedente, effettua il calcolo del valore delle
aliquote dovute, sulla base delle quote di produzione
spettanti, del valore calcolato in base al comma 5 e
tenendo conto delle riduzioni di cui al comma 6 e delle
variazioni di cui al comma 7. Egli redige altresi' un
prospetto complessivo del valore delle aliquote dovute e
delle relative ripartizioni tra Stato, regioni e comuni, in
base al disposto degli articoli 20 e 22.
9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del
prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi
versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a
statuto ordinario e ai comuni interessati.
10. I versamenti dovuti allo Stato sono effettuati, in
forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali e'
titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato. Analogo
versamento e' effettuato in forma cumulata, per le quote
spettanti ad ogni regione a statuto ordinario, presso
l'ufficio finanziario regionale e sul capitolo di entrata
che ogni regione e' tenuta, entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, ad individuare e comunicare
all'UNMIG, per la pubblicazione nel BUIG. I versamenti
dovuti ai comuni affluiscono direttamente ai bilanci dei
comuni interessati.
11. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno,
trasmette al Ministero delle finanze, all'UNMIG e alle sue
Sezioni copia del prospetto di cui al comma 8, corredato di
copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'UNMIG
comunica alle regioni interessate il valore complessivo
delle quote ad esse spettanti.
12. Resta ferma la facolta' del Ministero delle finanze
e dell'UNMIG, sulla base del prospetto presentato, di
disporre accertamenti tramite i propri uffici periferici,
sentita la Commissione di cui al comma 7, sull'esattezza
dei dati trasmessi.
13. Ove per una concessione di coltivazione risultino
produzioni spettanti o valorizzazioni maggiori rispetto a
quelle dichiarate, il titolare, oltre al versamento di
quanto maggiormente dovuto e ferme restando le sanzioni
previste dalle norme vigenti, e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pari al 40% della differenza in valore
risultante, comunque non inferiore a lire trentamilioni e
non superiore a lire centottantamilioni.
14. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le spese per gli accertamenti in materia
di aliquote dovute allo Stato effettuati dall'UNMIG e dalle
sue Sezioni, per il finanziamento della Commissione di cui
al comma 7, nonche' per l'acquisto e la manutenzione di
strumenti informatici per l'elaborazione e la gestione
informatica dei dati relativi al calcolo delle aliquote e
dei relativi versamenti e ripartizioni, valutate in lire
350 milioni annui a decorrere dal 1997, graveranno su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal
fine, con decreto del Ministero del tesoro, quota parte
delle entrate derivanti dal presente articolo e fino a
concorrenza dell'importo sopra indicato di lire 350
milioni, e' riassegnata al predetto stato di previsione.
15. Il Ministero trasmette annualmente alle regioni a
statuto ordinario interessate una relazione previsionale
sull'entita' delle entrate di loro spettanza, per il
triennio successivo, previste dagli articoli 20 e 22.
- Il testo dell'art. 105, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986) e' il seguente:
"Art. 105 (Adempimenti per l'attribuzione del credito
d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti).
- 4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
b) del comma 1:
1) l'imposta, calcolata nella misura del 58,73 per
cento, corrispondente ai proventi che in base agli altri
articoli del presente testo unico o di leggi speciali non
concorrono a formare il reddito della societa' o dell'ente
e per i quali e' consentito computare detta imposta fra
quelle del presente comma;
2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a
formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali
e' stato attribuito alla societa' o all'ente medesimo il
credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis.
L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e'
commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si
sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta
relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a
concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato
in detrazione dalla societa' o dall'ente secondo le
disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis.