Art. 5
      Incentivazione alla coltivazione di giacimenti marginali

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  definiti a marginalita'
economica  i  giacimenti  per  i  quali,  sulla base delle tecnologie
disponibili  e con riferimento al contesto economico, lo sviluppo per
la  messa  in  produzione,  ovvero  la  coltivazione  delle  code  di
produzione  risultino di economicita' critica e fortemente dipendente
dalle variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario.
  2.  I  titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle
quali  sono  presenti  giacimenti  marginali per i quali lo sviluppo,
come  previsto  all'atto  del  conferimento  della  concessione,  non
risulta  possibile  per la loro intervenuta marginalita' economica, o
per  i  quali  e'  possibile,  con  l'effettuazione  di  investimenti
addizionali,  ottenere  un aumento delle riserve producibili, possono
presentare    al    Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato un'istanza tendente ad ottenere per detti giacimenti
il  riconoscimento  di  marginalita'.  L'istanza  e' corredata da una
dettagliata   relazione   tecnico-economica   contenente  i  seguenti
elementi:
    a)  programma  delle  opere  necessarie  a rendere economicamente
attuabile  lo sviluppo o l'incremento della produzione, corredato dei
relativi investimenti;
    b)  piano  economico  e finanziario degli investimenti, corredato
dall'analisi della redditivita' della coltivazione e dall'indicazione
delle aliquote di prodotto;
    c)  ulteriore  quota percentuale degli investimenti deducibile ai
fini  fiscali,  oltre  a  quella  del  loro  ammortamento,  che rende
economico il progetto;
    d) termine possibile per l'inizio dei lavori relativi.
  3.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, e sentita la regione interessata, riconosce
con   atto  motivato  la  qualifica  di  marginalita'  economica  del
giacimento,  approva la ulteriore quota percentuale di cui al comma 2
in  funzione  del  prezzo  di  vendita  degli  idrocarburi prodotti e
stabilisce  il  termine  per  l'inizio  dei  lavori,  il  cui mancato
rispetto  fa  decadere  dal  diritto  ad applicare l'incremento degli
ammortamenti.
  4. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con
gli  utili  corrispondenti  all'ulteriore importo deducibile al sensi
del comma 2 rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare
delle  imposte  di  cui  al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i
proventi di cui al numero 1) dello stesso comma.
  5. I concessionari, a seguito del riconoscimento di cui al comma 3,
applicano  direttamente l'agevolazione di cui al presente articolo ai
propri  bilanci,  secondo il piano approvato, ad eccezione degli anni
nei quali il prezzo medio di vendita realizzato risulti superiore del
20% a quello posto a base del calcolo approvato.
  6.  Il  Ministero  delle finanze vigila sulla corretta applicazione
dell'agevolazione da parte dei concessionari.
 
          Note all'art. 5:
              - Il   testo   dell'art.  19  del  decreto  legislativo
          25 novembre   1996,   n.  625  (pubblicato  in  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 293 del 14 dicembre
          1996)   il   cui  titolo  e'  "Attuazione  della  Direttiva
          94/22/CEE   relativa  alle  condizioni  di  rilascio  e  di
          esercizio  delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e
          coltivazione di idrocarburi", e' il seguente:
              "Art.   19   (Armonizzazione   della  disciplina  sulle
          aliquote  di  prodotto  della  coltivazione).  -  1. Per le
          produzioni  ottenute  a  decorrere  dal 1o gennaio 1997, il
          titolare  di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto
          a   corrispondere  annualmente  allo  Stato  il  valore  di
          un'aliquota  del  prodotto  della  coltivazione  pari al 7%
          della  quantita'  di idrocarburi liquidi e gassosi estratti
          in  terraferma,  e  al  7%  della  quantita' di idrocarburi
          gassosi  e  al  4%  della  quantita' di idrocarburi liquidi
          estratti in mare.
              2. L'aliquota non e' dovuta per le produzioni disperse,
          bruciate,  impiegate  nelle  operazioni di cantiere o nelle
          operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento. Nessuna
          aliquota e' dovuta per le produzioni ottenute durante prove
          di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca.
              3.  Per  ciascuna concessione sono esenti dal pagamento
          dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2,
          i primi 20 milioni di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio
          prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di
          Smc  di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente
          in mare.
              4.   Per   ciascuna   concessione  di  coltivazione  il
          rappresentante  unico comunica mensilmente all'UNMIG e alla
          sezione   competente   i   quantitativi  degli  idrocarburi
          prodotti  e  di  quelli avviati al consumo per ciascuno dei
          titolari.  Il  rappresentante  unico  e' responsabile della
          corretta  misurazione delle quantita' prodotte e avviate al
          consumo,  ferma restando la facolta' dell'UNMIG e delle sue
          sezioni   di   disporre   accertamenti   sulle   produzioni
          effettuate. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello
          cui  si  riferiscono  le  aliquote  il rappresentante unico
          comunica   all'UNMIG   ed   alle   sezioni   competenti   i
          quantitativi  di  idrocarburi prodotti e avviati al consumo
          nell'anno  precedente  per  ciascuna  concessione e ciascun
          contitolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono
          sottoscritte  dal  legale rappresentante o un suo delegato,
          che  attesta  esplicitamente  la esattezza dei dati in esse
          contenuti.
              5.  I valori unitari dell'aliquota per ogni concessione
          di  coltivazione  sono determinati, per ciascun titolare in
          essa  presente,  come media ponderale dei prezzi di vendita
          da esso fatturati nell'anno di riferimento.
              6.  Il  valore unitario dell'aliquota di cui al comma 5
          e'  ridotto  per  l'anno  1997  di  30  lire per Smc per le
          produzioni di gas in terraferma e di 20 lire per Smc per le
          produzioni  di gas in mare, e di 30.000 lire per tonnellata
          per  le  produzioni  di olio in terraferma e di 60.000 lire
          per  tonnellata  per  le  produzioni  di  olio in mare, per
          tenere   conto  di  qualunque  onere,  compresi  gli  oneri
          relativi  al  trattamento  e  trasporto. In terraferma, nel
          caso  di  vettoriamento il valore unitario e' ulteriormente
          ridotto  dei costi fatturati di vettoriamento fino al punto
          di  riconsegna,  mentre  nel  caso  di  trasporto  mediante
          sistema  di  proprieta'  del concessionario la riduzione e'
          pari  a  1  lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla
          centrale  di  raccolta  e  trattamento,  con esclusione dei
          primi  30  km  e con un massimo di 30 lire per Smc di gas o
          per  chilogrammo di olio. Per produzioni di idrocarburi con
          caratteristiche   di   marginalita'  economica  causata  da
          speciali  trattamenti necessari per portare tali produzioni
          a  specifiche  di  commerciabilita',  ai concessionari puo'
          essere  riconosciuta dal Ministero, su documentata istanza,
          sentita  la  Commissione  di  cui al comma 7, una ulteriore
          detrazione,  in ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi
          sostenuti,    tale    detrazione   puo'   essere   altresi'
          riconosciuta  per  i  costi  sostenuti per il flussaggio di
          olii pesanti.
              7.  Le  riduzioni  di  cui  al  comma  6  per  gli anni
          successivi sono determinate, tenendo conto delle variazioni
          annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali
          e   del   costo   del   lavoro   per   unita'  di  prodotto
          nell'industria,  con  decreto del Ministero di concerto col
          Ministero  delle  finanze,  da  emanare  entro  il 31 marzo
          dell'anno   successivo  a  quello  cui  si  riferiscono  le
          aliquote,  sentita  una  Commissione  di  durata  biennale,
          nominata  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  con  decreto  del Ministro
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro sono determinati i
          compensi  per  tutti  i  componenti,  sia  di  diritto  che
          designati; tale Commissione opera presso il Ministero ed e'
          composta da:
                il direttore generale delle miniere, presidente;
                il direttore dell'UNMIG;
                un dirigente di ciascuna sezione UNMIG;
                un dirigente dell'UNMIG;
                un   dirigente   del   Ministero   delle   finanze  -
          Dipartimento  del  territorio  designato dal Ministro delle
          finanze;
                un   esperto  in  materia  di  economia  delle  fonti
          energetiche;
                un funzionario dell'UNMIG con funzioni di segretario.
              8.   Ciascun   titolare,   in   tempo   utile  al  fine
          dell'effettuazione  dei  versamenti  di cui al comma 9, per
          tutte  le  concessioni  di  coltivazione  di  cui  e' stato
          titolare   unico,   rappresentante   unico   o  contitolare
          nell'anno  precedente, effettua il calcolo del valore delle
          aliquote  dovute,  sulla  base  delle  quote  di produzione
          spettanti,  del  valore  calcolato  in  base  al  comma 5 e
          tenendo  conto  delle  riduzioni  di cui al comma 6 e delle
          variazioni  di  cui  al  comma  7.  Egli redige altresi' un
          prospetto  complessivo  del  valore delle aliquote dovute e
          delle relative ripartizioni tra Stato, regioni e comuni, in
          base al disposto degli articoli 20 e 22.
              9.  Ciascun  titolare,  sulla  base  dei  risultati del
          prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
          cui   si  riferiscono  le  aliquote,  effettua  i  relativi
          versamenti  da  esso  dovuti  allo  Stato,  alle  regioni a
          statuto ordinario e ai comuni interessati.
              10.  I versamenti dovuti allo Stato sono effettuati, in
          forma  cumulativa  per  tutte le concessioni delle quali e'
          titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato. Analogo
          versamento  e'  effettuato  in forma cumulata, per le quote
          spettanti  ad  ogni  regione  a  statuto  ordinario, presso
          l'ufficio  finanziario  regionale e sul capitolo di entrata
          che  ogni regione e' tenuta, entro tre mesi dall'entrata in
          vigore  del  presente  decreto, ad individuare e comunicare
          all'UNMIG,  per  la  pubblicazione  nel  BUIG. I versamenti
          dovuti  ai  comuni  affluiscono direttamente ai bilanci dei
          comuni interessati.
              11.  Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno,
          trasmette  al Ministero delle finanze, all'UNMIG e alle sue
          Sezioni copia del prospetto di cui al comma 8, corredato di
          copia  delle  ricevute  dei  versamenti effettuati. L'UNMIG
          comunica  alle  regioni  interessate  il valore complessivo
          delle quote ad esse spettanti.
              12. Resta ferma la facolta' del Ministero delle finanze
          e  dell'UNMIG,  sulla  base  del  prospetto  presentato, di
          disporre  accertamenti  tramite i propri uffici periferici,
          sentita  la  Commissione  di cui al comma 7, sull'esattezza
          dei dati trasmessi.
              13.  Ove  per una concessione di coltivazione risultino
          produzioni  spettanti  o valorizzazioni maggiori rispetto a
          quelle  dichiarate,  il  titolare,  oltre  al versamento di
          quanto maggiormente  dovuto  e  ferme  restando le sanzioni
          previste  dalle  norme vigenti, e' soggetto ad una sanzione
          amministrativa  pari  al  40%  della  differenza  in valore
          risultante,  comunque  non inferiore a lire trentamilioni e
          non superiore a lire centottantamilioni.
              14.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del
          presente  decreto, le spese per gli accertamenti in materia
          di aliquote dovute allo Stato effettuati dall'UNMIG e dalle
          sue  Sezioni, per il finanziamento della Commissione di cui
          al  comma  7,  nonche'  per l'acquisto e la manutenzione di
          strumenti  informatici  per  l'elaborazione  e  la gestione
          informatica  dei  dati relativi al calcolo delle aliquote e
          dei  relativi  versamenti  e ripartizioni, valutate in lire
          350  milioni  annui  a  decorrere  dal  1997, graveranno su
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato; a tal
          fine,  con  decreto  del  Ministero del tesoro, quota parte
          delle  entrate  derivanti  dal  presente  articolo e fino a
          concorrenza   dell'importo   sopra  indicato  di  lire  350
          milioni, e' riassegnata al predetto stato di previsione.
              15.  Il  Ministero trasmette annualmente alle regioni a
          statuto  ordinario  interessate  una relazione previsionale
          sull'entita'  delle  entrate  di  loro  spettanza,  per  il
          triennio successivo, previste dagli articoli 20 e 22.
              - Il  testo  dell'art.  105,  comma  4, del testo unico
          delle   imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917
          (pubblicato   in   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986) e' il seguente:
              "Art.  105  (Adempimenti per l'attribuzione del credito
          d'imposta  ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti).
          -  4.  Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
          b) del comma 1:
                1)  l'imposta,  calcolata  nella misura del 58,73 per
          cento,  corrispondente  ai  proventi che in base agli altri
          articoli  del  presente testo unico o di leggi speciali non
          concorrono  a formare il reddito della societa' o dell'ente
          e  per  i  quali  e' consentito computare detta imposta fra
          quelle del presente comma;
                2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a
          formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali
          e'  stato  attribuito  alla societa' o all'ente medesimo il
          credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis.
          L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e'
          commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si
          sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta
          relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a
          concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato
          in   detrazione  dalla  societa'  o  dall'ente  secondo  le
          disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis.