Art. 6
Criteri e disciplina dell'accesso alle infrastrutture minerarie per
la coltivazione
1. I titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi danno
accesso ai loro gasdotti di coltivazione, nonche' alle relative
infrastrutture minerarie e ai servizi connessi, sia in terraferma che
nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, ad
altri titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi, o a
imprese del gas naturale che ne facciano richiesta ai fini
dell'importazione, esportazione o trasporto del gas naturale.
L'accesso e' dovuto ove risultino verificate le seguenti condizioni:
a) disponibilita' della relativa capacita' di trasporto,
gestione, o trattamento, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo
futuro dei giacimenti connessi ai gasdotti di coltivazione, compresi
quelli con redditivita' economica marginale;
b) rispetto delle norme tecniche e minerarie vigenti in Italia;
c) compatibilita' della composizione chimica del gas naturale e
dei composti associati, e delle caratteristiche fisico-chimiche;
d) compatibilita' con le norme di sicurezza mineraria;
e) rispetto delle norme in materia fiscale e di aliquote di
prodotto della coltivazione dovute allo Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i limiti e le norme
tecniche per disciplinare l'accesso alle infrastrutture minerarie di
cui al comma 1.
3. Ai fini della tutela del giacimento e della sicurezza delle
lavorazioni, l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma
1 e' sottoposto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' competente per
risolvere in sede amministrativa le controversie, anche
transfrontaliere, relative all'accesso alle infrastrutture minerarie
del gas naturale.
5. Nel caso di contitolarita' della concessione, tutti gli effetti
derivanti dall'accesso di cui al comma 1 si verificano direttamente
in capo ai singoli contitolari in ragione delle diverse quote
detenute, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un
autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.