Art. 6 
Criteri e disciplina dell'accesso alle infrastrutture  minerarie  per
                           la coltivazione 
 
  1. I titolari di concessione di coltivazione di  idrocarburi  danno
accesso ai loro  gasdotti  di  coltivazione,  nonche'  alle  relative
infrastrutture minerarie e ai servizi connessi, sia in terraferma che
nel mare territoriale e nella piattaforma continentale  italiana,  ad
altri titolari di concessione di coltivazione  di  idrocarburi,  o  a
imprese  del  gas  naturale  che  ne  facciano  richiesta   ai   fini
dell'importazione,  esportazione  o  trasporto  del   gas   naturale.
L'accesso e' dovuto ove risultino verificate le seguenti condizioni: 
    a)  disponibilita'  della  relativa   capacita'   di   trasporto,
gestione, o trattamento, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo
futuro dei giacimenti connessi ai gasdotti di coltivazione,  compresi
quelli con redditivita' economica marginale; 
    b) rispetto delle norme tecniche e minerarie vigenti in Italia; 
    c) compatibilita' della composizione chimica del gas  naturale  e
dei composti associati, e delle caratteristiche fisico-chimiche; 
    d) compatibilita' con le norme di sicurezza mineraria; 
    e) rispetto delle norme in  materia  fiscale  e  di  aliquote  di
prodotto della coltivazione dovute allo Stato. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto, sono  stabiliti  i  limiti  e  le  norme
tecniche per disciplinare l'accesso alle infrastrutture minerarie  di
cui al comma 1. 
  3. Ai fini della tutela del  giacimento  e  della  sicurezza  delle
lavorazioni, l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al  comma
1  e'  sottoposto  ad   autorizzazione   rilasciata   dal   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e'  competente  per
risolvere   in   sede   amministrativa   le    controversie,    anche
transfrontaliere, relative all'accesso alle infrastrutture  minerarie
del gas naturale. 
  5. Nel caso di contitolarita' della concessione, tutti gli  effetti
derivanti dall'accesso di cui al comma 1 si  verificano  direttamente
in capo  ai  singoli  contitolari  in  ragione  delle  diverse  quote
detenute, non realizzandosi nella specie, anche ai fini  fiscali,  un
autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.