Art. 7
Razionalizzazione dell'uso delle
infrastrutture minerarie per la coltivazione
1. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, al
fine di razionalizzare ed ottimizzare lo sviluppo e la coltivazione
dei rispettivi giacimenti, possono essere autorizzati a realizzare e
gestire in comune tutte o parte delle infrastrutture necessarie allo
svolgimento delle attivita' di coltivazione. A tal fine i titolari
delle diverse concessioni nominano un rappresentante unico, scelto
tra i rappresentanti unici delle diverse concessioni, responsabile
per tutti i rapporti con l'Amministrazione ed i terzi attinenti la
realizzazione e la gestione delle opere comuni, che richiede
l'autorizzazione al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, specificando tipologia delle opere da realizzare o
gestire in comune; l'autorizzazione si intende concessa nel caso in
cui, entro sessanta giorni dalla ricezione, non sia stato comunicato
il diniego.
2. Ciascuno dei titolari delle diverse concessioni ha diritto ad
acquisire direttamente la titolarita' di una quota delle opere
realizzate in comune secondo proporzioni determinate d'accordo tra i
diversi titolari e con le modalita' tra essi concordate e comunicate
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I
costi, le spese e gli altri oneri relativi alla realizzazione delle
opere comuni gravano direttamente, in ragione delle rispettive quote,
sui partecipanti alla realizzazione stessa.
3. Il rappresentante unico di cui al comma 1 assume le funzioni di
titolare ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
4. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 6, le opere realizzate
in comune possono essere utilizzate esclusivamente dai titolari delle
diverse concessioni che hanno concorso a realizzarle e dai loro
eventuali successori nella titolarita' delle concessioni stesse. Le
variazioni delle quote di titolarita' delle opere sono comunicate al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Gli effetti derivanti dalla realizzazione e dall'utilizzo delle
opere comuni si verificano direttamente in capo ai singoli titolari
delle concessioni in ragione delle quote delle opere stesse, non
realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro
di imputazione di rapporti giuridici.
6. Le opere realizzate in conformita' al presente articolo sono
considerate pertinenze minerarie delle diverse concessioni per le
quali sono realizzate o gestite. Il vincolo pertinenziale cessa con
la cessazione dell'ultima concessione a cui le opere stesse sono
destinate.
Note all'art. 7:
- Per il titolo del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 624, vedasi note all'art. 4.