Art. 7 Soggetti beneficiari 1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita', possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3, le societa', ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 8, comma 1. 2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. 3. Le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2. 4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi un unico socio.
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, si veda in nota all'art. 5.