Art. 7 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Al fine di favorire la creazione  di  nuova  imprenditorialita',
possono  essere  ammesse  ai  benefici  di  cui  all'articolo  3,  le
societa', ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte
nel  registro  prefettizio  di  cui  all'articolo  13   del   decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14  dicembre  1947,  n.
1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti
di  eta'  compresa  tra  i  18  ed  i  35   anni,   ovvero   composte
prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed  i  29  anni
che  abbiano  la  maggioranza  assoluta  numerica  e  di   quote   di
partecipazione,  che  presentino  progetti  per  l'avvio   di   nuove
iniziative nei settori di cui all'articolo 8, comma 1. 
  2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica  e  di  quote  di
partecipazione delle societa' di cui  al  comma  1  devono  risultare
residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche
in parte, nei territori di cui all'articolo 2. 
  3. Le societa' di cui al comma  1  devono  avere  la  sede  legale,
amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2. 
  4. La presente disposizione non si applica alle ditte  individuali,
alle societa' di fatto ed alle societa' aventi un unico socio. 
 
          Nota all'art. 7:
              - Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo del
          Capo  provvisorio dello Stato n. 1577/1947, si veda in nota
          all'art. 5.