Art. 8. Progetti finanziabili 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA; b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale; c) non presentano il requisito della novita' dell'iniziativa; d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.