Art. 22. Ammissione in istituto 1. Le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate nell'articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e quelle che si costituiscono dichiarando che cio' fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di liberta'. 2. In ogni caso la persona viene sottoposta all'isolamento previsto dal n. 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge, soltanto se l'autorita' giudiziaria abbia disposto in tal senso. 3. Quando viene ricevuta una persona, che non puo' essere trattenuta perche' deve essere sottoposta a misura privativa della liberta' diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto e' destinato, la direzione provvede ad informare il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai fini dell'assegnazione. 4. In caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, la prescritta informazione all'autorita' giudiziaria competente deve essere effettuata dalla polizia giudiziaria prima dell'introduzione del detenuto nell'istituto, al fine di consentire la tempestiva emanazione dell'eventuale provvedimento di sottoposizione all'isolamento di cui al comma 3. Allo stesso modo provvede il direttore nel caso di presentazione spontanea in istituto di persona a carico della quale non sia stato ancora emesso provvedimento restrittivo della liberta' personale dall'autorita' giudiziaria. 5. Il provvedimento dell'autorita' giudiziaria che dispone l'isolamento deve precisare le modalita', i limiti e la durata dell'isolamento medesimo. 6. In caso di mancata indicazione dei predetti elementi, la direzione richiede all'autorita' giudiziaria competente le integrazioni necessarie. Segnala in ogni caso l'eventuale insorgenza di stati di sofferenza psicofisica della persona. 7. Durante l'isolamento giudiziario possono avere contatti con il detenuto isolato, con l'osservanza delle modalita' stabilite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il personale, nonche' gli altri operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'amministrazione, incaricati, autorizzati o delegati dal direttore dell'istituto.
Note all'art. 22: - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca: "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale". - Il testo dell'art. 33 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 33 (Isolamento). - Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo e' ammesso: 1) quando e' prescritto per ragioni sanitarie; 2) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita' in comune; 3) per gli imputati durante l'istruttorira e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando cio' sia ritenuto necessario dall'autorita' giudiziaria".