Art. 22.
                       Ammissione in istituto
  1.  Le  direzioni  degli  istituti  penitenziari devono ricevere le
persone  indicate  nell'articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio
1989,  n.  271,  e  quelle  che si costituiscono dichiarando che cio'
fanno  per  dare  esecuzione  ad  un provvedimento da cui consegue la
privazione dello stato di liberta'.
  2. In ogni caso la persona viene sottoposta all'isolamento previsto
dal  n.  3) del primo comma dell'articolo 33 della legge, soltanto se
l'autorita' giudiziaria abbia disposto in tal senso.
  3.   Quando  viene  ricevuta  una  persona,  che  non  puo'  essere
trattenuta  perche'  deve  essere sottoposta a misura privativa della
liberta'   diversa  da  quella  alla  cui  esecuzione  l'istituto  e'
destinato,   la  direzione  provvede  ad  informare  il  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, ai fini dell'assegnazione.
  4.  In  caso  di  arresto  in  flagranza o di fermo di indiziato di
delitto,   la   prescritta   informazione  all'autorita'  giudiziaria
competente  deve  essere  effettuata  dalla polizia giudiziaria prima
dell'introduzione  del  detenuto nell'istituto, al fine di consentire
la    tempestiva    emanazione    dell'eventuale   provvedimento   di
sottoposizione  all'isolamento  di  cui  al comma 3. Allo stesso modo
provvede il direttore nel caso di presentazione spontanea in istituto
di  persona  a  carico  della  quale  non  sia  stato  ancora  emesso
provvedimento  restrittivo  della  liberta'  personale dall'autorita'
giudiziaria.
  5.   Il   provvedimento   dell'autorita'  giudiziaria  che  dispone
l'isolamento  deve  precisare  le  modalita',  i  limiti  e la durata
dell'isolamento medesimo.
  6.  In  caso  di  mancata  indicazione  dei  predetti  elementi, la
direzione    richiede   all'autorita'   giudiziaria   competente   le
integrazioni  necessarie. Segnala in ogni caso l'eventuale insorgenza
di stati di sofferenza psicofisica della persona.
  7.  Durante  l'isolamento giudiziario possono avere contatti con il
detenuto  isolato,  con  l'osservanza  delle  modalita' stabilite dal
Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria,   il  personale,
nonche'  gli  altri  operatori penitenziari anche non appartenenti al
personale  dell'amministrazione,  incaricati,  autorizzati o delegati
dal direttore dell'istituto.
 
          Note all'art. 22:
              - Il  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca:
          "Norme  di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del
          codice di procedura penale".
              - Il  testo  dell'art.  33 della citata legge 26 luglio
          1975, n. 354, e' il seguente:
              "Art.  33  (Isolamento).  - Negli istituti penitenziari
          l'isolamento continuo e' ammesso:
                1) quando e' prescritto per ragioni sanitarie;
                2)   durante   l'esecuzione   della   sanzione  della
          esclusione dalle attivita' in comune;
                3)  per gli imputati durante l'istruttorira e per gli
          arrestati  nel  procedimento  di  prevenzione,  se e fino a
          quando   cio'   sia   ritenuto   necessario  dall'autorita'
          giudiziaria".