Art. 23. 
                 Modalita' dell'ingresso in istituto 
  1. La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo
ingresso dalla liberta' sia sottoposto a perquisizione personale,  al
rilievo delle impronte digitali e messo in  grado  di  esercitare  la
facolta' prevista dal primo comma dell'articolo 29 della  legge,  con
le modalita' di cui all'articolo  62  del  presente  regolamento.  Il
soggetto  e'  sottoposto  a  visita  medica  non  oltre   il   giorno
successivo. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal  comma  4  dell'articolo  24,
qualora dagli accertamenti sanitari o  altrimenti,  risulti  che  una
persona condannata si trovi in una delle  condizioni  previste  dagli
articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del  codice  penale,
la direzione  dell'istituto  trasmette  gli  atti  al  magistrato  di
sorveglianza e al tribunale di sorveglianza per  i  provvedimenti  di
rispettiva competenza. La direzione provvede analogamente, quando  la
persona interessata si trovi in custodia cautelare, trasmettendo  gli
atti alla autorita' giudiziaria procedente. 
  3. Un esperto dell'osservazione e trattamento effettua un colloquio
con il detenuto o internato all'atto del suo  ingresso  in  istituto,
per  verificare  se,  ed  eventualmente  con  quali  cautele,   possa
affrontare adeguatamente lo stato di  restrizione.  Il  risultato  di
tali accertamenti e' comunicato agli  operatori  incaricati  per  gli
interventi opportuni e al gruppo degli operatori dell'osservazione  e
trattamento di cui all'articolo 29. Gli eventuali aspetti di  rischio
sono anche segnalati agli organi giudiziari indicati nel comma 2.  Se
la persona ha problemi di tossicodipendenza, e'  segnalata  anche  al
Servizio tossicodipendenze operante all'interno dell'istituto. 
  4. Dopo l'espletamento delle operazioni di cui ai commi  precedenti
e nel piu' breve tempo possibile, la direzione dell'istituto richiede
al  Dipartimento  dell'amministrazione   penitenziaria   notizia   su
eventuali precedenti detenzioni, al fine di acquisire la preesistente
cartella personale. 
  5. Il direttore dell'istituto, o un operatore penitenziario da  lui
designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di  conoscere
le notizie  necessarie  per  le  iscrizioni  nel  registro,  previsto
dall'articolo 7  del  Regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  di
procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n.
334, e per iniziare la compilazione della cartella personale, nonche'
allo scopo di fornirgli le  informazioni  previste  dal  primo  comma
dell'articolo 32 della legge e di  consegnargli  l'estratto  indicato
nel  comma  2  dall'articolo  69   del   presente   regolamento.   In
particolare,  vengono  forniti  chiarimenti  sulla  possibilita'   di
ammissione alle misure  alternative  alla  detenzione  e  agli  altri
benefici penitenziari. 
  6. Qualora il detenuto o l'internato si rifiuti di fornire  le  sue
generalita' o quando vi siano fondati  motivi  per  ritenere  che  le
generalita' fornite siano  false,  e  sempre  che  non  si  riesca  a
conoscere  altrimenti  le  esatte   generalita',   il   soggetto   e'
identificato sotto la provvisoria denominazione  di  "sconosciuto"  a
mezzo di fotografia e  di  riferimenti  a  connotati  e  contrassegni
fisici e ne e' fatto rapporto all'autorita' giudiziaria. 
  7. Nel corso del colloquio il soggetto e' invitato a segnalare  gli
eventuali problemi personali e familiari  che  richiedono  interventi
immediati. Di  tali  problemi  la  direzione  informa  il  centro  di
servizio sociale. 
  8. Gli oggetti consegnati dal detenuto  o  dall'internato,  nonche'
quelli rinvenuti sulla sua persona e che non possono essere  lasciati
in suo possesso, sono ritirati e depositati presso la direzione.  Gli
oggetti che non possono essere conservati sono  venduti  a  beneficio
del soggetto o inviati, a sue spese, alla persona da  lui  designata.
Delle predette operazioni viene redatto verbale. 
  9. Degli oggetti consegnati dall'imputato  o  rinvenuti  sulla  sua
persona e' data notizia all'autorita' giudiziaria che procede. 
  10. I contatti e gli interventi degli operatori penitenziari, degli
assistenti  volontari  di  cui  all'articolo  78  della  legge,   dei
rappresentanti  della  comunita'   esterna   autorizzati   ai   sensi
dell'articolo 17 della legge, nonche' quelli degli operatori  sociali
e sanitari delle strutture e dei servizi  assistenziali  territoriali
intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o  di  trattamento
educativo-sociale,  istituzionalmente  svolti  con  gli  imputati,  i
condannati e gli internati, non si considerano colloqui e ad essi non
si applicano pertanto  le  disposizioni  contenute  nell'articolo  18
della legge e nell'articolo 37 del presente regolamento. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Il testo del primo comma, dell'art. 29  della  citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: 
              "Art. 29. - I detenuti e gli internati  sono  posti  in
          grado d'informare immediatamente i  congiunti  e  le  altre
          persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in
          un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento". 
              - Il testo degli  articoli  146  e  147,  primo  comma,
          numeri 2) e 3), del codice penale, e' il seguente: 
              "Art. 146 (Rinvio  obbligatorio  dell'esecuzione  della
          pena). - L'esecuzione di una pena, che non sia  pecuniaria,
          e' differita: 
                1) (Omissis); 
                2) se deve aver luogo contro donna che  ha  partorito
          da meno di sei mesi; 
                3) se  deve  aver  luogo  nei  confronti  di  persona
          affetta da infezione HIV nei casi di  incompatibilita'  con
          lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286-bis, comma 1,
          del codice di procedura penale". 
              "Art. 147. -  L'esecuzione  di  una  pena  puo'  essere
          differita: 
                1) (Omissis); 
                2) se una pena restrittiva della  liberta'  personale
          deve essere eseguita contro chi si trova in  condizioni  di
          grave infermita' fisica; 
                3) se una pena restrittiva della  liberta'  personale
          deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da piu'
          di sei mesi ma da meno di un anno, e  non  vi  e'  modo  di
          affidare il figlio ad altri che alla madre". 
              - Il testo dell'art.  7  del  decreto  ministeriale  30
          settembre 1989, n. 334 (Regolamento  per  l'esecuzione  del
          codice di procedura penale), e' il seguente: 
              "Art. 7.  -  1.  L'autorita'  preposta  a  un  istituto
          penitenziario o un funzionario da essa delegato iscrive  in
          un registro, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il
          luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la lingua,  lo
          stato, il domicilio dichiarato  o  eletto,  i  contrassegni
          personali delle persone che riceve in custodia,  il  giorno
          della loro entrata nell'istituto, il tempo e il  luogo  del
          loro arresto con l'indicazione del provvedimento  in  forza
          del quale furono arrestate, dell'autorita'  a  disposizione
          della quale si trova il detenuto  e  del  nome  di  chi  ha
          proceduto  alla  consegna.  Nello  stesso   registro   sono
          iscritti   la   data    dell'uscita    dall'istituto,    il
          provvedimento che la ordina e la dichiarazione o l'elezione
          di domicilio prevista dall'art. 161, comma 3, del codice. 
              2. Nel registro sono altresi' annotati i  provvedimenti
          comunicati a norma dell'art. 6". 
              - Il testo del primo comma dell'art.  32  della  citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: 
              "Art. 32. - I detenuti e gli  internati,  all'atto  del
          loro ingresso negli  istituti,  e  quando  sia  necessario,
          successivamente sono informati delle disposizioni  generali
          e particolari attinenti ai  loro  diritti  e  doveri,  alla
          disciplina e al trattamento". 
              - Il testo degli articoli 78 e 17 della citata legge 26
          luglio 1975, n. 354, e' il seguente: 
              "Art. 78 (Assistenti  volontari).  -  L'amministrazione
          penitenziaria  puo',  su   proposta   del   magistrato   di
          sorveglianza, autorizzare persone idonee  all'assistenza  e
          all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo
          scopo di partecipare all'opera rivolta al  sostegno  morale
          dei detenuti e degli internati, e al  futuro  reinserimento
          nella vita sociale. 
              Gli  assistenti  volontari  possono   cooperare   nelle
          attivita' culturali e  ricreative  dell'istituto  sotto  la
          guida del direttore, il  quale  ne  coordina  l'azione  con
          quella di tutto il personale addetto al trattamento. 
              L'attivita' prevista  nei  commi  precedenti  non  puo'
          essere retribuita. 
              Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri
          di servizio sociale per  l'affidamento  in  prova,  per  il
          regime di semiliberta' e per l'assistenza ai dimessi e alle
          loro famiglie". 
              "Art.  17  (Partecipazione  della   comunita'   esterna
          all'azione rieducativa). - La finalita'  del  reinserimento
          sociale  dei  condannati  e  degli  internati  deve  essere
          perseguita   anche   sollecitando   ed   organizzando    la
          partecipazione di privati e di istituzioni  o  associazioni
          pubbliche o private all'associazione rieducativa. 
              Sono ammessi a frequentare  gli  istituti  penitenziari
          con l'autorizzazione e secondo le direttive del  magistrato
          di sorveglianza, su parere favorevole del direttore,  tutti
          coloro  che  avendo  concreto  interesse  per  l'opera   di
          risocializzazione  dei  detenuti   dimostrino   di   potere
          utilmente  promuovere  lo  sviluppo  dei  contatti  tra  la
          comunita' carceraria e la societa' libera. 
              Le persone indicate nel comma precedente operano  sotto
          il controllo del direttore".