Art. 23. Modalita' dell'ingresso in istituto 1. La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla liberta' sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la facolta' prevista dal primo comma dell'articolo 29 della legge, con le modalita' di cui all'articolo 62 del presente regolamento. Il soggetto e' sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 24, qualora dagli accertamenti sanitari o altrimenti, risulti che una persona condannata si trovi in una delle condizioni previste dagli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale, la direzione dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza per i provvedimenti di rispettiva competenza. La direzione provvede analogamente, quando la persona interessata si trovi in custodia cautelare, trasmettendo gli atti alla autorita' giudiziaria procedente. 3. Un esperto dell'osservazione e trattamento effettua un colloquio con il detenuto o internato all'atto del suo ingresso in istituto, per verificare se, ed eventualmente con quali cautele, possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione. Il risultato di tali accertamenti e' comunicato agli operatori incaricati per gli interventi opportuni e al gruppo degli operatori dell'osservazione e trattamento di cui all'articolo 29. Gli eventuali aspetti di rischio sono anche segnalati agli organi giudiziari indicati nel comma 2. Se la persona ha problemi di tossicodipendenza, e' segnalata anche al Servizio tossicodipendenze operante all'interno dell'istituto. 4. Dopo l'espletamento delle operazioni di cui ai commi precedenti e nel piu' breve tempo possibile, la direzione dell'istituto richiede al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria notizia su eventuali precedenti detenzioni, al fine di acquisire la preesistente cartella personale. 5. Il direttore dell'istituto, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro, previsto dall'articolo 7 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, e per iniziare la compilazione della cartella personale, nonche' allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 32 della legge e di consegnargli l'estratto indicato nel comma 2 dall'articolo 69 del presente regolamento. In particolare, vengono forniti chiarimenti sulla possibilita' di ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari. 6. Qualora il detenuto o l'internato si rifiuti di fornire le sue generalita' o quando vi siano fondati motivi per ritenere che le generalita' fornite siano false, e sempre che non si riesca a conoscere altrimenti le esatte generalita', il soggetto e' identificato sotto la provvisoria denominazione di "sconosciuto" a mezzo di fotografia e di riferimenti a connotati e contrassegni fisici e ne e' fatto rapporto all'autorita' giudiziaria. 7. Nel corso del colloquio il soggetto e' invitato a segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati. Di tali problemi la direzione informa il centro di servizio sociale. 8. Gli oggetti consegnati dal detenuto o dall'internato, nonche' quelli rinvenuti sulla sua persona e che non possono essere lasciati in suo possesso, sono ritirati e depositati presso la direzione. Gli oggetti che non possono essere conservati sono venduti a beneficio del soggetto o inviati, a sue spese, alla persona da lui designata. Delle predette operazioni viene redatto verbale. 9. Degli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti sulla sua persona e' data notizia all'autorita' giudiziaria che procede. 10. I contatti e gli interventi degli operatori penitenziari, degli assistenti volontari di cui all'articolo 78 della legge, dei rappresentanti della comunita' esterna autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge, nonche' quelli degli operatori sociali e sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o di trattamento educativo-sociale, istituzionalmente svolti con gli imputati, i condannati e gli internati, non si considerano colloqui e ad essi non si applicano pertanto le disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge e nell'articolo 37 del presente regolamento.
Note all'art. 23: - Il testo del primo comma, dell'art. 29 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 29. - I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento". - Il testo degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale, e' il seguente: "Art. 146 (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena). - L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita: 1) (Omissis); 2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi; 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione HIV nei casi di incompatibilita' con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286-bis, comma 1, del codice di procedura penale". "Art. 147. - L'esecuzione di una pena puo' essere differita: 1) (Omissis); 2) se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermita' fisica; 3) se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da piu' di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi e' modo di affidare il figlio ad altri che alla madre". - Il testo dell'art. 7 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale), e' il seguente: "Art. 7. - 1. L'autorita' preposta a un istituto penitenziario o un funzionario da essa delegato iscrive in un registro, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la lingua, lo stato, il domicilio dichiarato o eletto, i contrassegni personali delle persone che riceve in custodia, il giorno della loro entrata nell'istituto, il tempo e il luogo del loro arresto con l'indicazione del provvedimento in forza del quale furono arrestate, dell'autorita' a disposizione della quale si trova il detenuto e del nome di chi ha proceduto alla consegna. Nello stesso registro sono iscritti la data dell'uscita dall'istituto, il provvedimento che la ordina e la dichiarazione o l'elezione di domicilio prevista dall'art. 161, comma 3, del codice. 2. Nel registro sono altresi' annotati i provvedimenti comunicati a norma dell'art. 6". - Il testo del primo comma dell'art. 32 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 32. - I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti, e quando sia necessario, successivamente sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento". - Il testo degli articoli 78 e 17 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 78 (Assistenti volontari). - L'amministrazione penitenziaria puo', su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale. Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attivita' culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento. L'attivita' prevista nei commi precedenti non puo' essere retribuita. Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semiliberta' e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie". "Art. 17 (Partecipazione della comunita' esterna all'azione rieducativa). - La finalita' del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'associazione rieducativa. Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunita' carceraria e la societa' libera. Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore".