Art. 24.
                        Iscrizioni a registro
  1.  Nel  registro  previsto  dell'articolo  7  del  regolamento per
l'esecuzione  del  codice  di procedura penale, di cui al decreto del
Ministro  di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, oltre alle
iscrizioni   relative   alle  persone  ivi  indicate,  devono  essere
inserite,  in  ordine  cronologico,  analoghe  iscrizioni relative ai
detenuti  e agli internati che entrano o escono dall'istituto a causa
di trasferimento o di transito.
  2.  Il  registro,  prima  che  sia  posto  in uso, e' presentato al
direttore   dell'istituto,   che  ne  fa  numerare  ciascuna  pagina,
vistandola  e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del
registro  lo  stesso  direttore  indica  il  numero complessivo delle
pagine e vi appone la data e la sottoscrizione.
  3.  La  disposizione  di  cui  al  comma  2 si osserva anche per il
registro  di  cui  all'articolo  123 del codice di procedura penale e
dall'articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
  4.   Le  istanze,  le  impugnazioni  e  le  dichiarazioni  previste
dall'articolo  123  del  codice  di procedura penale, sono comunicate
all'autorita'  giudiziaria  mediante  estratto  o copia autentica. In
caso  di  urgenza, si utilizza il mezzo di comunicazione piu' rapido.
Le  istanze  dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti
di  cui  al  capo  VI  del  titolo  I  della  legge sono trasmesse al
magistrato  di  sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre
giorni dalla loro presentazione.
 
          Note all'art. 24:
              - Per  il  testo  dell'art.  7 del decreto ministeriale
          30 settembre 1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del
          codice di procedura penale), si vedano le note all'art. 3.
              - Il  testo  dell'art.  123  del  codice  di  procedura
          penale, e' il seguente:
              "Art.   123   (Dichiarazioni  e  richieste  di  persone
          detenute o internate). - 1. L'imputato detenuto o internato
          in  un  istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha
          facolta'   di   presentare  impugnazioni,  dichiarazioni  e
          richieste  con  atto  ricevuto  dal  direttore.  Esse  sono
          iscritte   in   apposito   registro,   sono  immediatamente
          comunicate  all'autorita' competente e hanno efficacia come
          se    fossero    ricevute    direttamente    dall'autorita'
          giudiziaria.
              2.  Quando  l'imputato  e'  in  stato  di  arresto o di
          detenzione  domiciliare  ovvero e' custodito in un luogo di
          cura, ha facolta' di presentare impugnazioni, dichiarazioni
          e  richieste  con  atto ricevuto da un ufficiale di polizia
          giudiziaria,  il  quale  ne  cura  l'immediata trasmissione
          all'autorita' competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni
          e  le  richieste  hanno  efficacia come se fossero ricevute
          direttamente dall'autorita' giudiziaria.
              3.  Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano alle
          denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate
          dalle altre parti private o dalla persona offesa".
              - Il  testo dell'art. 44 del citato decreto legislativo
          28 luglio 1989, n. 271, e' il seguente:
              "Art. 44 (Comunicazione delle dichiarazioni e richieste
          di  persone detenute o internate). - 1. Le impugnazioni, le
          richieste  e  le altre dichiarazioni previste dall'art. 123
          del  codice  sono  comunicate  nel giorno stesso, o al piu'
          tardi  nel  giorno  successivo,  all'autorita'  giudiziaria
          competente  mediante  estratto o copia autentica, anche per
          mezzo   di  lettera  raccomandata.  Nei  casi  di  speciale
          urgenza,   la   comunicazione   puo'   avvenire  anche  con
          telegramma   confermato   da  lettera  raccomandata  ovvero
          mediante  l'uso  di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso
          l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce
          a esso, di aver trasmesso il testo originale".
              - Il  capo VI del titolo I della citata legge 26 luglio
          1975,  n.  354, reca: "Misure alternative alla detenzione e
          remissione del debito".