Art. 24. Iscrizioni a registro 1. Nel registro previsto dell'articolo 7 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, oltre alle iscrizioni relative alle persone ivi indicate, devono essere inserite, in ordine cronologico, analoghe iscrizioni relative ai detenuti e agli internati che entrano o escono dall'istituto a causa di trasferimento o di transito. 2. Il registro, prima che sia posto in uso, e' presentato al direttore dell'istituto, che ne fa numerare ciascuna pagina, vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso direttore indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione. 3. La disposizione di cui al comma 2 si osserva anche per il registro di cui all'articolo 123 del codice di procedura penale e dall'articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 4. Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni previste dall'articolo 123 del codice di procedura penale, sono comunicate all'autorita' giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, si utilizza il mezzo di comunicazione piu' rapido. Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge sono trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione.
Note all'art. 24: - Per il testo dell'art. 7 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale), si vedano le note all'art. 3. - Il testo dell'art. 123 del codice di procedura penale, e' il seguente: "Art. 123 (Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate). - 1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facolta' di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorita' competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorita' giudiziaria. 2. Quando l'imputato e' in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, ha facolta' di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorita' competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorita' giudiziaria. 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa". - Il testo dell'art. 44 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' il seguente: "Art. 44 (Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate). - 1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste dall'art. 123 del codice sono comunicate nel giorno stesso, o al piu' tardi nel giorno successivo, all'autorita' giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la comunicazione puo' avvenire anche con telegramma confermato da lettera raccomandata ovvero mediante l'uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce a esso, di aver trasmesso il testo originale". - Il capo VI del titolo I della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: "Misure alternative alla detenzione e remissione del debito".