Art. 25.
                         Albo degli avvocati
  1.  Presso  ogni  istituto  penitenziario  e'  tenuto  l'albo degli
avvocati  del  circondario,  che  deve  essere  affisso in modo che i
detenuti e gli internati ne possano prendere visione.
  2.  E'  fatto  divieto  agli  operatori  penitenziari  di influire,
direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.