Art. 25. Albo degli avvocati 1. Presso ogni istituto penitenziario e' tenuto l'albo degli avvocati del circondario, che deve essere affisso in modo che i detenuti e gli internati ne possano prendere visione. 2. E' fatto divieto agli operatori penitenziari di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.