Art. 26.
                         Cartella personale
  1.  Per  ogni  detenuto  o  internato  e'  istituita  una  cartella
personale,  la  cui  compilazione  inizia  all'atto  dell'ingresso in
istituto  dalla  liberta'.  La  cartella segue il soggetto in caso di
trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il
detenuto   o  l'internato  e'  dimesso.  Di  tale  custodia  e'  data
tempestiva     notizia     al    Dipartimento    dell'amministrazione
penitenziaria.
  2.  L'intestazione  della  cartella personale e' corredata dei dati
anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro
elemento necessario per la precisa identificazione della persona.
  3.  Nella  cartella personale, oltre quanto stabilito dall'articolo
94  del  decreto  legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i
dati  e  le  indicazioni  previsti  dal quarto comma dell'articolo 13
della  legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni
disciplinari  e  delle  infrazioni  che le hanno determinate, nonche'
della  eventuale  sospensione,  condono  ed estinzione delle sanzioni
stesse,  delle  istanze  e  dei  provvedimenti  di cui al capo VI del
titolo  I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza
particolare  e  del  reclamo  eventualmente proposto, nonche' di ogni
altro dato richiesto da disposizioni ministeriali.
  4.  Tutti  i  provvedimenti  del  magistrato  di sorveglianza e del
tribunale  di  sorveglianza,  di cui all'articolo l4-ter e al capo VI
del   titolo   I   della   legge,   sono  comunicati  alla  direzione
dell'istituto   per   la  annotazione  nella  cartella  personale.  I
provvedimenti  relativi all'affidamento in prova al servizio sociale,
al  regime  di  semiliberta'  ed  alla  detenzione domiciliare, sono,
altresi',  comunicati  al  centro  di  servizio sociale del luogo nel
quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione.
  5.  Allo  scadere  di ogni semestre di custodia cautelare e di pena
detentiva,  nella  cartella personale di ciascun detenuto e' annotato
il  giudizio  espresso  dalla  direzione  sugli elementi indicati nel
comma 2 dell'articolo 103.
  6.  All'atto  del  trasferimento  del  detenuto o dell'internato in
altro  istituto,  nella  cartella  personale  e' annotato un giudizio
complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta.
 
          Note all'art. 26:
              - Il  testo dell'art. 94 del citato decreto legislativo
          28 luglio 1989, n. 271, e' il seguente:
              "Art.  94 (Ingresso in isitituti penitenziari). - 1. Il
          pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non
          puo'  ricevere  ne'  ritenervi alcuno se non in forza di un
          provvedimento  dell'autorita' giudiziaria o di un avviso di
          consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.
              1-bis.  Copia  del provvedimento che costituisce titolo
          di  custodia  e'  inserito  nella  cartella  personale  del
          detenuto.  All'atto  del  colloquio  previsto dall'art. 23,
          quarto  comma,  del  regolamento  approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 aprile  1976,  n. 431, e'
          anche   successivamente,   il   direttore   o   l'operatore
          penitenziario  da  lui  designato accerta, se del caso, con
          l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa
          conoscenza  del  provvedimento che ne dispone la custodia e
          gliene illustra, ove occorra, i contenuti.
              1-ter.  L'autorita' giudiziaria che dispone la custodia
          cautelare  in  carcere  o che pronuncia un provvedimento da
          cui  non  consegua  la  rimessione in liberta' del detenuto
          dispone  che  copia del provvedimento sia trasmessa, a cura
          della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore
          dell'istituto   penitenziario  perche'  provveda  a  quando
          stabilito dal comma 1-bis.
              1-quater.  Il  detenuto ha sempre diritto di consultare
          la  propria  cartella  personale  e  di  ottenere copia dei
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria in essa contenuti.
              2.  Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona
          che  dichiari  di  avere  commesso un reato per il quale e'
          obbligatorio   l'arresto  in  flagranza,  ivi  deve  essere
          trattenuto  a norma dell'art. 349 del codice ad opera degli
          appartenenti  al personale di custodia che abbiano qualita'
          di  ufficiale  o  di agente di polizia giudiziaria, i quali
          redigono   verbale   e  ne  danno  immediata  notizia  alla
          autorita' giudiziaria competente.
              3.  Allo  stesso  modo  si  procede nei confronti di un
          latitante  che  si  sia  sottratto  alla  esecuzione  della
          custodia  cautelare,  di un evaso o di un condannato in via
          definitiva   che   non  sia  in  grado  di  produrre  copia
          dell'ordine di esecuzione".
              - Per  il  testo  del  quarto  comma dell'art. 13 della
          citata  legge  26 luglio  1975,  n.  354,  vedasi  in  nota
          all'art. 30.
              - Per  il  capo  VI  del  titolo  I  della citata legge
          26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 24.
              - Il  testo vigente dell'art. 14-ter della citata legge
          26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
              "Art.  14-ter  (Reclamo). - 1. Avverso il provvedimento
          che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare
          puo'  essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale
          di   sorveglianza   nel   termine  di  dieci  giorni  dalla
          comunicazione  del provvedimento definitivo. Il reclamo non
          sospende l'esecuzione del provvedimento.
              2.  Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza
          in  camera  di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione
          del reclamo.
              3.  Il procedimento si svolge con la partecipazione del
          difensore   e   del  pubblico  ministero.  L'interessato  e
          l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.
              4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le
          disposizioni del capo II-bis del titolo II".