Art. 27.
Osservazione della personalita'
1. L'osservazione scientifica della personalita' e' diretta
all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle
eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali,
che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita
di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione
di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e
alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha
vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilita' ad
usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati
giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o
l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in
essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse
per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione
delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla
persona offesa.
2. All'inizio dell'esecuzione l'osservazione e' specificamente
rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a
desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato
di trattamento, il quale e' compilato nel termine di nove mesi.
3. Nel corso del trattamento l'osservazione e' rivolta ad
accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle
modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali
nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di
trattamento.
4. L'osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati
devono mantenere i caratteri della continuita' in caso di
trasferimento in altri istituti.