Art. 28.
          Espletamento dell'osservazione della personalita'
  1.  L'osservazione  scientifica della personalita' e' espletata, di
regola,  presso  gli  stessi  istituti  dove si eseguono le pene e le
misure di sicurezza.
  2.  Quando  si  ravvisa  la  necessita'  di procedere a particolari
approfondimenti,  i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata
proposta della direzione, ai centri di osservazione.
  3.    L'osservazione    e'   condotta   da   personale   dipendente
dall'amministrazione    e,   secondo   le   occorrenze,   anche   dai
professionisti  indicati  nel secondo e quarto comma dell'articolo 80
della legge.
  4.   Le   attivita'   di   osservazione   si   svolgono   sotto  la
responsabilita'  del  direttore  dell'istituto  e  sono  dal medesimo
coordinate.
 
          Nota all'art. 28:
              - Per il testo del secondo e quarto comma, dell'art. 80
          della  citata  legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi in nota
          all'art. 118.