Art. 28. Espletamento dell'osservazione della personalita' 1. L'osservazione scientifica della personalita' e' espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza. 2. Quando si ravvisa la necessita' di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione. 3. L'osservazione e' condotta da personale dipendente dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'articolo 80 della legge. 4. Le attivita' di osservazione si svolgono sotto la responsabilita' del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate.
Nota all'art. 28: - Per il testo del secondo e quarto comma, dell'art. 80 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi in nota all'art. 118.