Art. 29. Programma individualizzato di trattamento 1. Il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge, secondo i principi indicati nel sesto comma dell'articolo 1 della stessa. 2. La compilazione del programma e' effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attivita' di osservazione indicate nell'articolo 28. 3. Il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. 4. La segreteria tecnica del gruppo e' affidata, di regola, all'educatore.
Note all'art. 29: - Per il testo del terzo comma, dell'art. 13 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi in nota all'art. 30. - Il testo del sesto comma, dell'art. 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento e' attuato secondo un criterio di individuazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti".