Art. 29.
              Programma individualizzato di trattamento
  1.  Il  programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni
di  cui  al  terzo  comma  dell'articolo  13  della  legge, secondo i
principi indicati nel sesto comma dell'articolo 1 della stessa.
  2.  La  compilazione  del  programma  e' effettuata da un gruppo di
osservazione  e  trattamento presieduto dal direttore dell'istituto e
composto  dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attivita'
di osservazione indicate nell'articolo 28.
  3.  Il  gruppo  tiene  riunioni  periodiche,  nel corso delle quali
esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.
  4.  La  segreteria  tecnica  del  gruppo  e'  affidata,  di regola,
all'educatore.
 
          Note all'art. 29:
              - Per  il  testo  del  terzo  comma, dell'art. 13 della
          citata  legge  26 luglio  1975,  n.  354,  vedasi  in  nota
          all'art. 30.
              - Il  testo  del  sesto  comma, dell'art. 1 della legge
          26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
              "Nei  confronti  dei  condannati e degli internati deve
          essere  attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche
          attraverso   i   contatti   con   l'ambiente   esterno,  al
          reinserimento  sociale  degli  stessi.  Il  trattamento  e'
          attuato  secondo  un criterio di individuazione in rapporto
          alle specifiche condizioni dei soggetti".