Art. 30.
Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti
1. I condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della
pena o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in
un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui
sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di
residenza. Qualora cio' non sia possibile per mancanza di tale
istituto o per indisponibilita' di posti, l'assegnazione deve
avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in
localita' prossima.
2. Nell'istituto di assegnazione provvisoria vengono espletate le
attivita' di osservazione previste dall'articolo 13 della legge.
3. Sulla base della formulazione del programma di trattamento
individualizzato viene disposta l'assegnazione definitiva.
4. Per l'assegnazione definitiva dei condannati e degli internati
si ha riguardo alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento
contenute nel programma individualizzato e il tipo di trattamento
organizzato negli istituti ai sensi dell'articolo 115.
5. Alle assegnazioni provvisorie e definitive, che comportino
trasferimento dalla circoscrizione di un provveditorato regionale a
quella di un altro provveditorato, provvede il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. Nell'ambito della stessa
circoscrizione dispone il provveditore regionale, informandone il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fatte salve le
assegnazioni dei detenuti e degli internati riservate dalla vigente
normativa alla competenza del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria.
Nota all'art. 30:
- Il testo dell'art. 13 della citata legge 26 luglio
1975, n. 354, e' il seguente:
"Art. 13 (Individuazione del trattamento). - Il
trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari
bisogni della personalita' di ciascun soggetto.
Nei confronti dei condannati e degli internati e'
predisposta l'osservazione scientifica della personalita'
per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del
disadattamento sociale. L'oservazione e' compiuta
all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.
Per ciascun condannato e internato, in base ai
risultati dell'osservazione sono formulate indicazioni di
merito al trattamento rieducativo da effettuare ed e'
compilato il relativo programma, che e' integrato o
modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso
dell'esecuzione.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento
sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e
sanitari, nella cartella personale, nella quale sono
successivamente annotati gli sviluppi del trattamento
praticato e i suoi risultati.
Deve essere favorita in collaborazione dei condannati e
degli internati alle attivita' di osservazione e di
trattamento".