Art. 30. Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti 1. I condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora cio' non sia possibile per mancanza di tale istituto o per indisponibilita' di posti, l'assegnazione deve avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in localita' prossima. 2. Nell'istituto di assegnazione provvisoria vengono espletate le attivita' di osservazione previste dall'articolo 13 della legge. 3. Sulla base della formulazione del programma di trattamento individualizzato viene disposta l'assegnazione definitiva. 4. Per l'assegnazione definitiva dei condannati e degli internati si ha riguardo alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento contenute nel programma individualizzato e il tipo di trattamento organizzato negli istituti ai sensi dell'articolo 115. 5. Alle assegnazioni provvisorie e definitive, che comportino trasferimento dalla circoscrizione di un provveditorato regionale a quella di un altro provveditorato, provvede il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Nell'ambito della stessa circoscrizione dispone il provveditore regionale, informandone il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fatte salve le assegnazioni dei detenuti e degli internati riservate dalla vigente normativa alla competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Nota all'art. 30: - Il testo dell'art. 13 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 13 (Individuazione del trattamento). - Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalita' di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati e' predisposta l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'oservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione sono formulate indicazioni di merito al trattamento rieducativo da effettuare ed e' compilato il relativo programma, che e' integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Deve essere favorita in collaborazione dei condannati e degli internati alle attivita' di osservazione e di trattamento".