Art. 30.
      Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti
  1.  I  condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della
pena  o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in
un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui
sono   stati   sottoposti,   situato  nell'ambito  della  regione  di
residenza.  Qualora  cio'  non  sia  possibile  per  mancanza di tale
istituto   o  per  indisponibilita'  di  posti,  l'assegnazione  deve
avvenire   ad  altro  istituto  della  stessa  categoria  situato  in
localita' prossima.
  2.  Nell'istituto  di assegnazione provvisoria vengono espletate le
attivita' di osservazione previste dall'articolo 13 della legge.
  3.  Sulla  base  della  formulazione  del  programma di trattamento
individualizzato viene disposta l'assegnazione definitiva.
  4.  Per  l'assegnazione definitiva dei condannati e degli internati
si ha riguardo alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento
contenute  nel  programma  individualizzato  e il tipo di trattamento
organizzato negli istituti ai sensi dell'articolo 115.
  5.  Alle  assegnazioni  provvisorie  e  definitive,  che comportino
trasferimento  dalla  circoscrizione di un provveditorato regionale a
quella   di   un   altro  provveditorato,  provvede  il  Dipartimento
dell'amministrazione    penitenziaria.   Nell'ambito   della   stessa
circoscrizione  dispone  il  provveditore  regionale, informandone il
Dipartimento   dell'amministrazione  penitenziaria,  fatte  salve  le
assegnazioni  dei  detenuti e degli internati riservate dalla vigente
normativa   alla  competenza  del  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria.
 
          Nota all'art. 30:
              - Il  testo  dell'art.  13 della citata legge 26 luglio
          1975, n. 354, e' il seguente:
              "Art.   13   (Individuazione  del  trattamento).  -  Il
          trattamento  penitenziario  deve  rispondere ai particolari
          bisogni della personalita' di ciascun soggetto.
              Nei  confronti  dei  condannati  e  degli  internati e'
          predisposta  l'osservazione  scientifica della personalita'
          per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del
          disadattamento    sociale.    L'oservazione   e'   compiuta
          all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.
              Per   ciascun   condannato  e  internato,  in  base  ai
          risultati  dell'osservazione  sono formulate indicazioni di
          merito  al  trattamento  rieducativo  da  effettuare  ed e'
          compilato   il  relativo  programma,  che  e'  integrato  o
          modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso
          dell'esecuzione.
              Le  indicazioni  generali e particolari del trattamento
          sono  inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e
          sanitari,   nella  cartella  personale,  nella  quale  sono
          successivamente   annotati  gli  sviluppi  del  trattamento
          praticato e i suoi risultati.
              Deve essere favorita in collaborazione dei condannati e
          degli   internati  alle  attivita'  di  osservazione  e  di
          trattamento".