Art. 31. Raggruppamento nelle sezioni 1. Gli istituti penitenziari, al fine di attuare la distribuzione dei condannati e degli internati, secondo i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 14 della legge, sono organizzati in modo da realizzare nel loro interno suddivisioni in sezioni che consentano raggruppamenti limitati di soggetti. 2. Gli imputati che non sono sottoposti all'isolamento previsto dal n. 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge, sono assegnati alle varie sezioni nelle quali l'istituto di custodia cautelare e' suddiviso, in considerazione della loro eta', di precedenti esperienze penitenziarie, della natura colposa o dolosa del reato ascritto e della indole dello stesso.
Note all'art. 31: - Per il testo del secondo comma, dell'art. 14 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi in nota all'art. 36. - Per il testo dell'art. 33, primo comma, n. 3), della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 22.