Art. 31.
                    Raggruppamento nelle sezioni
  1.  Gli  istituti penitenziari, al fine di attuare la distribuzione
dei  condannati  e  degli  internati,  secondo i criteri indicati nel
secondo  comma dell'articolo 14 della legge, sono organizzati in modo
da realizzare nel loro interno suddivisioni in sezioni che consentano
raggruppamenti limitati di soggetti.
  2. Gli imputati che non sono sottoposti all'isolamento previsto dal
n.  3)  del  primo comma dell'articolo 33 della legge, sono assegnati
alle  varie  sezioni  nelle quali l'istituto di custodia cautelare e'
suddiviso,   in   considerazione   della  loro  eta',  di  precedenti
esperienze  penitenziarie,  della  natura  colposa o dolosa del reato
ascritto e della indole dello stesso.
 
          Note all'art. 31:
              - Per  il  testo  del secondo comma, dell'art. 14 della
          citata  legge  26 luglio  1975,  n.  354,  vedasi  in  nota
          all'art. 36.
              - Per  il testo dell'art. 33, primo comma, n. 3), della
          citata  legge  26 luglio  1975,  n.  354, si vedano le note
          all'art. 22.