Art. 32.
         Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari
  1.  I  detenuti  e  gli internati, che abbiano un comportamento che
richiede  particolari  cautele,  anche  per la tutela dei compagni da
possibili  aggressioni  o  sopraffazioni,  sono assegnati ad appositi
istituti  o  sezioni  dove  sia  piu'  agevole  adottare  le suddette
cautele.
  2.   La   permanenza   dei   motivi   cautelari   viene  verificata
semestralmente.
  3.  Si  cura, inoltre, la collocazione piu' idonea di quei detenuti
ed   internati   per   i   quali  si  possano  temere  aggressioni  o
sopraffazioni  da  parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite
sezioni  a  tal fine, ma la assegnazione presso le stesse deve essere
frequentemente  riesaminata  nei  confronti delle singole persone per
verificare  il permanere delle ragioni della separazione delle stesse
dalla comunita'.