Art. 33.
                 Regime di sorveglianza particolare
  1.  Il  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, quando, di
propria  iniziativa,  o  su  segnalazione  o proposta della direzione
dell'istituto  o  su segnalazione dell'autorita' giudiziaria, ritiene
di  disporre  o  prorogare la sottoposizione a regime di sorveglianza
particolare  di  un detenuto o di un internato ai sensi dell'articolo
14-bis, primo comma, della legge, richiede al direttore dell'istituto
la convocazione del consiglio di disciplina, affinche' esprima parere
nel termine di dieci giorni.
  2.  L'autorita'  giudiziaria  deve far pervenire i pareri di cui al
terzo   comma   dell'articolo  14-bis  della  legge  al  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria entro il termine di dieci giorni.
  3. La direzione dell'istituto chiede preventivamente alla autorita'
giudiziaria  competente  ai  sensi del secondo comma dell'articolo 11
della  legge  l'autorizzazione  ad  effettuare  il visto di controllo
sulla   corrispondenza   in   arrivo  ed  in  partenza,  quando  tale
restrizione  e'  prevista  nel provvedimento che dispone o proroga il
regime  di  sorveglianza particolare. Il provvedimento dell'autorita'
giudiziaria  viene  emesso entro il termine di dieci giorni da quello
in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta.
  4.  Del  provvedimento  che dispone in via provvisoria il regime di
sorveglianza  particolare  e  delle  restrizioni  a cui il detenuto o
l'internato  e'  sottoposto,  e'  data comunicazione al medesimo, che
sottoscrive per presa visione.
  5. I provvedimenti che dispongono in via definitiva o che prorogano
il regime di sorveglianza particolare sono comunicati dalla direzione
dell'istituto  al  detenuto  o  internato  mediante rilascio di copia
integrale di essi e del provvedimento con cui in precedenza sia stata
eventualmente   disposta   la   sorveglianza   particolare   in   via
provvisoria.
  6.  Dei  provvedimenti  che  dispongono  o  prorogano  il regime di
sorveglianza  particolare  e dei reclami proposti e del loro esito e'
presa nota nella cartella personale.
  7.  La  direzione  dell'istituto  provvede,  di  volta in volta, ad
inviare  al  magistrato  di  sorveglianza  le  copie  di ciascuno dei
predetti   provvedimenti   e   degli   eventuali   reclami   proposti
dall'interessato.
  8.   Quando  il  detenuto  o  internato  sottoposto  al  regime  di
sorveglianza  particolare viene trasferito, anche temporaneamente, in
altro  istituto  posto  nella  giurisdizione di un diverso ufficio di
sorveglianza,  la  direzione  dell'istituto  di  destinazione  ne da'
comunicazione  a  tale  ufficio,  trasmettendogli  anche le copie dei
provvedimenti e dei reclami di cui ai commi precedenti.
  9.  Il trasferimento ad altro istituto idoneo viene disposto quando
nell'istituto  in  cui  il  detenuto  o  l'internato si trova non sia
disponibile  una  sezione  nella  quale  il  regime  di  sorveglianza
particolare  possa essere attuato senza comportare pregiudizio per la
popolazione  detenuta  o internata e senza pregiudicare l'ordine o la
sicurezza.  Ove  sia necessario, il detenuto o internato sottoposto a
regime di sorveglianza puo' essere trasferito in uno degli istituti o
in una delle sezioni di cui all'articolo 32.
 
          Note all'art. 33:
              - Per  il  testo  dell'art.  14-bis  della citata legge
          26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 14.
              - Per  il  testo  del secondo comma, dell'art. 11 della
          citata  legge  26 luglio  1975,  n.  354, si vedano le note
          all'art. 17.