Art. 34.
     Reclamo avverso il provvedimemo di sorveglianza particolare
  1.  Il  reclamo  avverso  il provvedimento definitivo che dispone o
proroga  il  regime di sorveglianza particolare, se proposto con atto
ricevuto  dal  direttore  dell'istituto,  e'  iscritto  nel  registro
previsto   dallarticolo   123   del  codice  di  procedura  penale  e
dall'articolo  44  del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ed
e'  trasmesso  al  piu'  tardi  entro  il  giorno successivo in copia
autentica   al  tribunale  di  sorveglianza,  al  quale  e'  altresi'
trasmessa  copia  della  cartella  personale  dell'interessato  e del
provvedimento  che  dispone  o  proroga  il  regime  di  sorveglianza
particolare.  In  caso  di  urgenza, la comunicazione e' fatta con il
mezzo piu' rapido.
  2.  Il  detenuto o l'internato, nel proporre reclamo, puo' nominare
contestualmente il difensore.
  3.  Il  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria,  ove non
ritenga  di  provvedere  direttamente,  puo' delegare il provveditore
regionale  o  il direttore dell'istituto a presentare al tribunale di
sorveglianza  memorie  relative  al provvedimento avverso il quale il
detenuto o l'internato ha proposto reclamo.
 
          Nota all'art. 34:
              - Per  il  testo  dell'art. 123 del codice di procedura
          penale  e  per  il  testo  dell'art.  44 del citato decreto
          legislativo  28 luglio  1989,  n.  271,  si  vedano le note
          all'art. 24.