Art. 34. Reclamo avverso il provvedimemo di sorveglianza particolare 1. Il reclamo avverso il provvedimento definitivo che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, se proposto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto, e' iscritto nel registro previsto dallarticolo 123 del codice di procedura penale e dall'articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ed e' trasmesso al piu' tardi entro il giorno successivo in copia autentica al tribunale di sorveglianza, al quale e' altresi' trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. In caso di urgenza, la comunicazione e' fatta con il mezzo piu' rapido. 2. Il detenuto o l'internato, nel proporre reclamo, puo' nominare contestualmente il difensore. 3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ove non ritenga di provvedere direttamente, puo' delegare il provveditore regionale o il direttore dell'istituto a presentare al tribunale di sorveglianza memorie relative al provvedimento avverso il quale il detenuto o l'internato ha proposto reclamo.
Nota all'art. 34: - Per il testo dell'art. 123 del codice di procedura penale e per il testo dell'art. 44 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si vedano le note all'art. 24.